Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida a carico del proprietario, non conducente, del veicolo
11 Maggio 2006
Studio di settore dell’autotrasporto merci
11 Maggio 2006

Con precedenti comunicazioni avevamo messo al corrente gli Utenti della decisione presa da alcuni Uffici del Giudice di Pace, di annullare dei verbali di infrazione al codice della strada per violazioni accertate tramite autovelox o telelaser, con la motivazione che dette apparecchiature sono prive della taratura prescritta, dalle norma vigenti, per tutti gli strumenti metrici.

Questo orientamento ha ricevuto ulteriori conferme proprio in questi giorni, visto che altri Uffici del Giudice di Pace hanno adottato la stessa decisione. In particolare, segnaliamo la sentenza del 3 Aprile 2006, con la quale il Giudice di Pace di Pozzuoli ha sostenuto che, alla pari di qualsiasi strumento di misurazione legale, anche gli autovelox vanno tarati seguendo le procedure indicate dalle disposizioni in vigore nel nostro Paese, le quali prevedono:

– l’omologazione metrica dell’apparecchiatura, di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902), approvato dal Ministero delle Attività Produttive;

– la verifica “prima” e quelle “periodiche” previste dal T.U delle Leggi metriche (R.D 7088/1890, art.12), e dal D.M.182/2000, da parte di Centri appositamente accreditati.

Secondo l’opinione di questo Giudice, in assenza della taratura, le misurazioni della velocità così operate non possono considerarsi attendibili e, pertanto, il relativo verbale di infrazione deve essere annullato.

Alla stessa conclusione è giunto anche il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo (sentenza del 25 Marzo 2006), nonché la Camera di Commercio di Bolzano, con la circolare del 7 Marzo 2006 indirizzata al Compartimento di Polizia Stradale del Trentino Alto Adige ed al locale Comando Provinciale dei Carabinieri.

Ripetiamo quanto avevamo già detto nelle precedenti comunicazioni: si tratta di un orientamento da valutare con una certa cautela, tenuto conto che alcuni Uffici del Giudice di Pace si sono espressi in senso contrario (vedi, ad esempio, quello di Palermo con la sent. N. 9208 del 4 Novembre 2005), e, soprattutto, perché la questione non è ancora stata affrontata da nessun Tribunale né, tantomeno, dalla Corte di Cassazione.

Trattasi senza alcun dubbio di un argomento estremamente delicato, che necessità di ulteriori aggiornamenti, dei quali la Confederazione darà informazione.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto