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25 Ottobre 2004
Critiche pretestuose
25 Ottobre 2004In questi giorni è stato reso disponibile il testo di una sentenza del Consiglio di Stato molto interessante, con la quale quest’organismo ha annullato un provvedimento di revisione della patente adottato dal competente Ufficio Provinciale della MCTC, motivando questa decisione con il mancato invio al trasgressore, da parte di detto Ufficio, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prevista dall’art. 7 della legge 241 del 1990 (cd. legge generale sul procedimento amministrativo)(1).
Secondo il Consiglio di Stato, l’invio di questa comunicazione si rende necessario a tutela delle ragioni del trasgressore, visto che, in sua assenza, l’Ufficio Provinciale della MCTC godrebbe di un’eccessiva discrezionalità nel decidere la revisione della patente ai sensi dell’art.128 del c.d.s. Infatti, l’Amministrazione delibera la suddetta revisione quando, dal verbale dell’organo accertatore, risultino elementi tali da far dubitare sulle attitudini psico fisiche o tecniche del conducente; tenuto conto di ciò, il Consiglio di Stato ritiene che il trasgressore va necessariamente coinvolto nella fase di valutazione di questi elementi, in quanto egli può fornire all’Amministrazione quei chiarimenti che, alla fine, potrebbero far desistere quest’ultima dall’originaria intenzione di disporre la revisione della patente.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che il coinvolgimento del trasgressore nel procedimento amministrativo di revisione della patente, possa ottenersi con la notifica del verbale di accertamento; pertanto, l’unico strumento idoneo a realizzare questo coinvolgimento, è costituito dalla già detta comunicazione prevista dall’art. 7 della legge 241/1990.
Infine, occorre precisare che quanto sopra non è applicabile alla revisione della patente dovuta all’esaurimento del punteggio; infatti, in questo caso ci troviamo difronte ad una misura la cui applicazione non è stata lasciata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma dipende da un’espressa norma di legge e, precisamente, dall’art. 126 bis, comma 6 del c.d.s, che, appunto, obbliga il competente Ufficio della MCTC a disporla, quando l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida comunichi a quest’ultimo che il conducente ha terminato i punti della patente.
—nota—
(1) L’art. 7 della legge 241/1990, recita nel modo seguente: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall’articolo 8 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivarne un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


