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24 Settembre 2007
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24 Settembre 2007A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 117 del 3 Agosto 2007 il Ministero dell’Interno ha emanato una serie di circolari dirette ad illustrare le principali novità ivi contenute. Si tratta per la precisione:
– della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 Agosto, e della successiva integrazione del 4 Agosto, che ha corretto un’imprecisione contenuta nella nota del giorno precedente;
– della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 Agosto, che è tornata su alcune delle spiegazioni fornite con la nota del 3 Agosto, precisandone meglio la portata.
Si riportano i chiarimenti più interessanti forniti dal Ministero dell’Interno.
L’applicazione del sequestro penale preventivo del mezzo (art. 321 c.p.p), nelle ipotesi di guida senza patente (art. 116 c.d.s), guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s).
Una prima problematica affrontata dal Ministero dell’Interno, ha riguardato l’applicazione dello strumento cautelare penale del sequestro preventivo del corpo del reato (nel caso che ci interessa, del veicolo alla cui guida è stato commesso il reato), previsto dall’art. 321 del c.p.p.. Ricordiamo infatti che secondo le nuove disposizioni:
– in caso di guida senza patente (che, da sanzione amministrativa qual è stata fin’ora, è tornata ad essere un reato e, precisamente, una contravvenzione) viene comminata l’ammenda da . 2257 ad 9032, mentre la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, sebbene ancora prevista dal comma 18 dell’art. 116 del c.d.s, non è più applicabile proprio a causa del passaggio di questa violazione dall’ambito amministrativo a quello penalistico. Ciò nonostante, nella circolare del 3 Agosto il Ministero dell’Interno, dopo aver preso atto dell’impossibilità di applicare la sopra citata sanzione accessoria, consigliava agli organi di Polizia di procedere comunque al sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p, per evitare si legge nella nota ministeriale che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze;
– nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo per un periodo pari, rispettivamente, a 90 o a 180 giorni, scatta quando il proprietario conducente resti coinvolto in un incidente stradale. Per garantire l’applicazione di questa misura accessoria (con la sentenza di condanna del tribunale), nella più volte citata circolare ministeriale del 3 Agosto veniva chiarito che l’organo accertatore poteva disporre il sequestro preventivo del veicolo, sempre ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
Ebbene, proprio per evitare un ricorso illegittimo al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p da parte degli operatori di Polizia (circostanza, questa, che le affermazioni prima viste del Ministero dell’Interno avrebbe potuto avvalorare), lo stesso Ministero è tornato sull’argomento con la circolare del 20 Agosto, dove ha precisato che l’applicazione della predetta misura cautelare richiede i requisiti di necessità ed urgenza previsti nella stessa norma: quindi, è possibile soltanto ove fosse oggettivamente impossibile o affidare la conduzione del veicolo ad altra persona (presente a bordo o prontamente reperibile), ovvero far intervenire sul posto ed a spese del trasgressore un veicolo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero ed al trasporto.
ECCESSO DI VELOCITA’ ALLA GUIDA DI UN MEZZO PESANTE.
Un’altra importantissima novità, che tocca da vicino il nostro settore, riguarda la nuova ipotesi di illecito introdotta all’art. 142 del c.d.s: l’eccesso di velocità alla guida di un veicolo munito del limitatore, che oltrepassi la soglia massima prevista per quest’apparecchio (soglia che, si ricorda, con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 Novembre 2004, è stata fissata a 90 Km/h per i veicoli adibiti al trasporto merci). Per questo tipo di violazione, il nuovo comma 11, art. 142 del c.d.s, stabilisce che in aggiunta alle sanzioni amministrative previste per il tipo di eccesso commesso, nei confronti del trasgressore sono applicabili anche quelle di natura pecuniaria elencate dall’art. 179, commi 2 bis e 3 del c.d.s (per le ipotesi di guida con limitatore di velocità mancante, non funzionante o alterato), con il contestuale accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata per il controllo dell’apparecchio. Nella circolare del 20 Agosto, il Ministero ha chiarito l’iter che gli organi di Polizia, autori dell’accertamento, sono chiamati ad applicare:
1. In una prima fase, le uniche sanzioni dell’art. 179 c.d.s che si possono contestare (in aggiunta, ripetiamo, a quelle previste dall’art. 142 in relazione all’eccesso di velocità riscontrato), sono quelle pecuniarie indicate dal comma 2 bis per il conducente che guida con un limitatore guasto (che vanno da un minimo di 829 ad un massimo di . 3315), e dal comma 3 nei confronti del titolare dell’autorizzazione al trasporto di cose (da . 713 ad 2853);
2. Soltanto in un secondo momento, qualora dal controllo effettuato in officina dovessero emergere delle alterazioni del limitatore, nei confronti del conducente si fa luogo al raddoppio della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 1, nonché alla revoca della sua patente ai sensi del comma 9 dell’art. 179. In caso di malfunzionamento dell’apparecchio, la patente dell’autista viene sospesa da un minimo di quindici gg fino a tre mesi.
SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA’
Il decreto n. 117 è intervenuto anche su questo tema, introducendo un nuovo comma (il 6 bis) nel testo dell’art. 142 c.d.s, in cui è previsto l’obbligo di presegnalare la presenza delle postazioni (fisse o mobili) di controllo automatico della velocità, mediante appositi cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, rinviando per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di impiego ad un decreto interministeriale del Ministro dei Trasporti e di quello dell’Interno. L’obbligo in questione non è nuovo, ma era già stato introdotto nel 2002 dall’art. 3 del Decreto Legge 121 (convertito con la Legge 168/2002), sulle tipologie di strade dove era consentito derogare al principio della contestazione immediata delle violazioni riscontrate tramite queste apparecchiature; tuttavia, la genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore dell’epoca (il quale si era limitato ad affermare la necessità che, della presenza di questi strumenti, fosse data informazione agli automobilisti, senza aggiungere altro) nonché l’assenza di regole uniformi, hanno fatto si che nel corso di questi anni l’obbligo sia stato assolto nei modi più svariati. Per questo, da tempo gli operatori di Polizia e gli utenti della strada avvertivano la necessità che, sul punto, fosse introdotta una disciplina chiara ed univoca, ed è a questa necessità che si è tentato ora di dare risposta sia attraverso il nuovo comma 6 bis del c.d.s che con il decreto interministeriale sopra citato (decreto 15.8.2007, su G.U. n. 195 del 23.8.2007), il cui contenuto è stato commentato nella circolare ministeriale del 20 Agosto. Ecco, in sintesi, i punti salienti:
– la presenza delle postazioni può essere segnalata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; con segnali stradali luminosi a messaggio variabile o, infine, con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Con riferimento alla segnaletica stradale di indicazione, si tratta di un pannello rettangolare di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada (autostrada, strada statale, ecc..) in cui è installato, che deve recare l’iscrizione controllo elettronico della velocità, ovvero rilevamento elettronico della velocità;
– la distanza massima tra il cartello e la postazione non può superare i 4 Km, mentre quella minima deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. A questo proposito, la circolare ministeriale del 20 Agosto ritiene che, in condizioni normali, possono applicarsi le distanze minime fissate dall’art.79, comma 3 del D.P.R 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per i segnali di pericolo: 150 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali; 100 metri per le extraurbane secondarie e per quelle urbane di scorrimento; 50 metri per le altre strade. In ogni caso precisa l’art. 2 del decreto interministeriale se tra il segnale di presegnalazione e la postazione dell’apparecchio dovessero esserci degli incroci, la segnalazione va ripetuta subito dopo l’intersezione.
– In ultimo, l’art. 3 del decreto interministeriale ha espressamente escluso dagli obblighi di segnalazione i cd. telelaser, ovvero quei dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo dei veicoli delle forze di Polizia.
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto


