
Codice della strada. Eccesso di velocit? accertato mediante l’apparecchiatura telelaser
27 Settembre 2004
Attenzione – Trasporto internazionale
1 Ottobre 2004Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno
Con la circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1, del 14 Settembre 2004, il Ministero dell’Interno, a distanza di un anno dall’ultimo intervento ? tornato ad occuparsi della patente a punti per chiarire alcuni aspetti che, nel corso di questo periodo, sono rimasti controversi.
Qui di seguito, si elencano le tematiche fatte oggetto dell’intervento ministeriale:
1) Applicazione della patente a punti per i conducenti titolari di patenti conseguite in uno Stato estero.
Su questo tema il Ministero dell’Interno ha riportato quanto reso gi? noto, in Maggio, dal Dicastero delle Infrastrutture e Trasporti, a proposito dell’attivazione di una Sezione speciale dell’Anagrafe dei conducenti, nella quale sono inserite le generalit? dei conducenti stranieri che hanno violato, in Italia, norme che comportano la sottrazione di punti dalla patente di guida.
Come noto, l’art. 6 ter della legge 214/2003 ha escluso dall’applicazione della patente a punti i conducenti di Stati esteri che applicano, al loro interno, uno strumento analogo. Tuttavia, poich? allo stato attuale l’elenco di tali Stati ? ancora in fase di redazione, il Ministero ha invitato gli Uffici accertatori a trasmettere all’Anagrafe del conducente tutte le violazioni commesse, in Italia, da conducenti titolari di patenti conseguite all’estero.
2) Decurtazione dei punti nel caso di contestazione differita dell’infrazione.
Il Ministero ha ricordato che quando l’infrazione non viene immediatamente contestata al conducente, il punteggio ? sottratto dalla patente di guida del proprietario a meno che questi, entro 30 gg, non comunichi il nominativo della persona che era alla guida al momento dell’accertamento.
Il Ministero ha previsto una sorta di procedura ?abbreviata? per decurtare il punteggio dalla patente del conducente, che si applica quando il proprietario provveda a pagare l’importo della sanzione pecuniaria e, allo stesso tempo, il conducente ammetta di aver commesso l’infrazione rendendo un’autodichiarazione conforme al modello allegato alla circolare ministeriale in esame (per il fac simile cliccate il link sottostante); tale autodichiarazione deve riportare la firma autenticata del conducente o, in alternativa, deve consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445(1). Adottando questa procedura, il punteggio ? sottratto dalla patente del conducente senza che, a quest’ultimo, venga notificato il verbale di accertamento.
Quando la descritta procedura non pu? essere applicata, il verbale ? regolarmente notificato al conducente indicato dal proprietario del mezzo, anche se quest’ultimo, nel frattempo, abbia pagato la sanzione pecuniaria; infatti, il Ministero ritiene che, all’infuori della gi? vista ipotesi dell’autodichiarazione del conducente, il pagamento della sanzione pecuniaria da parte del proprietario non impedisce l’impugnazione, da parte del conducente, del verbale di infrazione mediante i consueti strumenti del Ricorso al Prefetto o davanti al Giudice di Pace competente. In presenza di tale impugnativa, al proprietario sar? restituita la somma precedentemente versata. L’importo pagato dal proprietario sar?, invece, trattenuto dall’Amministrazione quando, trascorsi 60 gg dalla notifica del verbale, il conducente non abbia proposto Ricorso.
Sempre sul tema della sottrazione dei punti connessa alla contestazione differita dell’infrazione, il Ministero ha:
– ribadito quanto gi? affermato nella sua circolare del 20.10.2003, a proposito delle infrazioni commesse con veicoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. Pertanto, il punteggio non potr? essere sottratto dalla patente del rappresentante legale dell’ente a cui ? intestato l’automezzo che ometta di comunicare il nome del trasgressore, anche laddove tale ente non sia una persona giuridica vera e propria (quindi, una s.p.a, s.r.l, s.a.a), bens? una societ? di persone, un’impresa o un’associazione. Ricordiamo, tuttavia, che in presenza di questa omissione, l’ente intestatario del mezzo sar? soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 8 del c.d.s (da Euro 343,35 ad Euro 1376,55)
– chiarito che, per i veicoli in disponibilit? del soggetto a titolo diverso dalla propriet? (locazione finanziaria; usufrutto, patto di riservato dominio), il verbale non va notificato al proprietario, che non ? nemmeno tenuto a pagare la sanzione pecuniaria; la notifica va invece fatta direttamente a colui che ha l’effettiva disponibilit? del mezzo e, quindi, al locatario, all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio, i cui nominativi, tra l’altro, sono espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione.
3) Decurtazione dei punti dalla patente a seguito di illecito penale.
Quando l’infrazione che determina la sottrazione di punteggio ha carattere penale (art. 186 c.d.s ? guida in stato di ebbrezza; art. 187 c.d.s ? guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti; art.189 c.d.s ? comportamento in caso di incidente), la decurtazione del punteggio potr? avvenire soltanto dopo che la sentenza di condanna sia diventata definitiva (anche a seguito di patteggiamento), perch? non pi? impugnable.
—nota—
(1) Articolo 38 del D.P.R 445/2000 (modalita’ di invio e sottoscrizione delle istanze)
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e’ identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identita’ elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e’ inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita’ possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta’ e’ consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto


