CIR19164 – Oggetto: decreto sicurezza. Precisazioni del Ministero dell’Interno sulla residenza utile ai fini del divieto di circolazione di veicoli stranieri in Italia.

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Roma, 6 Giugno 2019

CIR19164
SM

Oggetto: decreto sicurezza. Precisazioni del Ministero dell’Interno sulla residenza utile ai fini del divieto di circolazione di veicoli stranieri in Italia.

Con nota del 4 Giugno, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha effettuato importanti precisazioni a proposito del divieto di circolazione in Italia con veicoli con targa estera, trascorsi più di 60 gg dall’acquisizione della residenza in Italia.

Partendo dal caso dei cd lavoratori esteri stagionali (i quali, anche nel corso della loro permanenza in Italia, di solito utilizzano i propri veicoli immatricolati nel Paese di provenienza), il Ministero dell’Interno ha preso atto delle difficoltà concrete ed oggettive di verificare su strada la cd residenza normale (che, com’è noto, scatta una volta trascorsi 185 gg di permanenza in Italia, secondo quanto stabilisce l’art. 12 della direttiva 2006/126/CE); quest’ultimo concetto, infatti, era stato richiamato nel paragrafo 1.5, allegato III della circolare emessa dagli Interni lo scorso 10 Gennaio (subito dopo la conversione in Legge del cd decreto sicurezza – vedi la nota Conftrasporto CIR19018 dell’11 Gennaio u.s), in cui era scritto che “…per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale”.

A seguito di queste difficoltà, il Ministero ha ora deciso di correggere il tiro, affermando che “la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica”. Quindi, la sola residenza utile a far scattare il divieto in esame, rimane quella anagrafica.

Pertanto, il nuovo testo del paragrafo 1.5 della circolare del 10 Gennaio è il seguente:

“ 1.5 Il presupposto per l’applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell’art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia”

Cordiali saluti

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CIR19164

Circolare 4 giugno 2019