CIR18171 – Oggetto: Controlli sul rispetto della normativa sui distacchi transnazionali nell’ambito delle operazioni di cabotaggio svolte in Italia. Nota del Ministero dell’Interno.

NOR18170 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2018.

11 Luglio 2018

LAV18172 – Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Nuovo chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

11 Luglio 2018

NOR18170 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2018.

11 Luglio 2018

LAV18172 – Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Nuovo chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

11 Luglio 2018

Roma, 11 Luglio 2018

CIR18171
SM

Oggetto: Controlli sul rispetto della normativa sui distacchi transnazionali nell’ambito delle operazioni di cabotaggio svolte in Italia. Nota del Ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le specialità), con nota del 10 Luglio u.s, ha fornito istruzioni per l’applicazione delle sanzioni introdotte lo scorso anno per la mancanza, a bordo del mezzo immatricolato in un Paese U.E ed impiegato in Italia in operazioni di cabotaggio, della comunicazione preventiva di distacco.

Come si ricorderà, l’art. 47 bis, comma 1 del d.l 50/2017, nel modificare gli artt. 10 e 12  del d.lgs 136/2016 (recepimento della direttiva U.E 2014/67 in materia di distacchi transnazionali nell’ambito delle prestazioni di servizi – vedi la nota Conftrasporto LAV16190 del 25.7.2016), ha introdotto significative modifiche alla comunicazione preventiva di distacco legata  ai trasporti di cabotaggio da eseguire nel nostro Paese, prevedendo tra l’altro delle sanzioni amministrative specifiche per la mancanza a bordo (o per la non conformità rispetto alle previsioni di Legge)  della copia trasmessa al Ministero del Lavoro con l’apposita procedura informatica: si tratta, ricordiamo, della sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 €, da pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore ai sensi dell’art. 207 del c.d.s, a pena (in mancanza di cauzione) del fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 gg.

Peraltro, la stessa sanzione è stata prevista anche in caso di assenza sul veicolo dei documenti (redatti o tradotti in lingua italiana), quali il contratto di lavoro (o documentazione equivalente con le informazioni richieste dal d.lgs 152/1997, artt.1 e 2), e le buste paga del conducente.

Con la diffusione agli operatori di Polizia della circolare in esame, questa sanzione si accinge ora a diventare operativa e, a questo proposito, il Ministero ha dettato importanti istruzioni tra cui segnaliamo le seguenti:

  • la sanzione prima citata si applica quando le carenze documentali prima indicate vengano riscontrate “in occasione di attività di autotrasporto effettuate da parte di  imprese di autotrasporto straniere – stabilite nell’U.E –  che impegnino conducenti distaccati o, comunque, in occasione di trasporti di cabotaggio”  (paragrafi 4 e 5 della circolare);
  • la sanzione si applica al conducente, mentre obbligato in solido al pagamento è il proprietario del veicolo (par. 6);
  • l’Ufficio di Polizia a cui appartiene l’organo accertatore deve segnalare l’infrazione al competente Ispettorato territoriale del Lavoro. Ciò in quanto l’art.12.1 del d.lgs 136/2016 sanziona la violazione degli obblighi di comunicazione inerenti alla comunicazione preventiva di distacco (pagamento di una somma da 150 € a 500 € per ogni lavoratore interessato) il cui accertamento, per l’appunto, compete all’Ispettorato del Lavoro (paragrafo 7 della circolare);
  • dopo aver chiesto un parere ufficiale al Consiglio di Stato (che, nel merito, si è pronunciato il 18 Giugno u.s), l’applicazione di questa sanzione segue l’iter previsto per le infrazioni del codice della strada (paragrafo 8 circolare). Ciò comporta:
    • la determinazione del pagamento in misura ridotta, in misura pari al minimo edittale;
    • l’ammissione alla riduzione del 30%, per i pagamenti effettuati entro 5 gg dalla contestazione o notificazione del verbale (art. 202 c.d.s);
    • la conseguenza che trascorso il termine per pagare in misura ridotta o per ricorrere davanti al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, il verbale diventa titolo esecutivo per cui l’illecito potrà estinguersi con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese del procedimento (art. 203 c.d.s);
    • l’applicazione – come già scritto – delle disposizioni dell’art. 207 del c.d.s, sul pagamento immediato delle sanzioni legate ad infrazioni del c.d.s commesse alla guida di veicoli immatricolati all’estero.

Infine, giova sottolineare che nonostante la circolare degli Interni ricordi, al par. 3, le modifiche alla comunicazione preventiva di distacco specifiche per il cabotaggio introdotte sempre con il d.l 50/2017 (per cui questa comunicazione dovrebbe avere durata trimestrale e riportare, tra le altre cose, in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute),  le stesse non risultano ancora inserite nella modulistica UNI_CAB_UE del Ministero del Lavoro. Ricordiamo che tale comunicazione va fatta dall’impresa estera entro le ore 24 del giorno antecedente la data della prima operazione, direttamente dalla piattaforma on line creata dal Ministero del Lavoro alla quale si accede con le credenziali rilasciate dal portale “cliclavoro”; maggiori informazioni sono disponibili sul portale http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx?lang=it

Cordiali saluti

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CIR18171

Circolare Ministero Interno 10 luglio