Brescia, incidente sull’A21: “cautela nelle dichiarazioni anche nel rispetto delle vittime”.
3 Gennaio 2018Incidente A21
3 Gennaio 2018Roma, 3 Gennaio 2018
CIR18001
SM
Oggetto: CQC scaduta da oltre due anni – precisazioni ulteriori del MIT.
La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT è tornata ad occuparsi degli adempimenti connessi alle CQC scadute da oltre due anni, dopo averlo già fatto con la nota del 9 Ottobre 2017 (sulla quale vedi la circolare Conftrasporto NOR17227 dell’11 Ottobre), che viene abrogata dalla circolare in commento.
La nuova circolare ministeriale (prot. 26681/8.3 del 21 Dicembre), fornisce agli operatori istruzioni più dettagliate, anche alla luce delle segnalazioni nel frattempo effettuate dagli Uffici della Motorizzazione civile.
Nel rimandare gli interessati all’attenta lettura della nota in argomento, di seguito ne riportiamo alcuni passaggi:
DUPLICATO DI PATENTE CQC CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA.
In questo caso, la motorizzazione rilascerà una nuova patente priva del codice unionale “95”, atteso che la qualificazione CQC non è più valida.
ESAME DI RIPRISTINO
Il rinnovo della CQC scaduta da più di due anni, obbliga l’interessato a frequentare il corso di formazione periodica e a sostenere l’esame (definito dalla nota in commento con il termine “di ripristino”) sia sulla parte comune che su quella specialistica.
La domanda per sostenere l’esame di ripristino vale un anno e, trascorso invano questo periodo, l’utente che abbia ancora intenzione di rinnovare la CQC dovrà presentarne una nuova. Come chiarito al par. 5 della nota del MIT, l’istanza può essere presentata anche in un Ufficio della motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente che ha tenuto il corso di formazione periodica.
All’istanza devono essere allegate le seguenti attestazioni di versamento:
- € 16 su c/c n. 4028, sull’assolvimento del bollo sulla domanda;
- € 16 su c/c 4028 sull’assolvimento del bollo sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame;
- €. 16,20 su c/c 9001.
La CQC ottenuta come sopra, vale 5 anni dalla data di esame.
Importante appare poi la precisazione contenuta sempre al par. 5, secondo la quale in caso di CQC cumulativa (merci e persone) in cui sia ad esempio scaduta l’abilitazione al trasporto persone, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC merci in corso di validità.
SOGGETTO TITOLARE DI CQC CUMULATIVA (MERCI E PERSONE) – SCADENZA DI UNA DELLE QUALIFICAZIONI DA OLTRE DUE ANNI.
La circolare ministeriale ha specificato che:
- È sufficiente la frequenza del corso di formazione periodica per la CQC scaduta, per cui l’interessato viene esentato dalla frequenza del corso di formazione periodica per l’altra abilitazione. Rimane fermo l’obbligo di sostenere l’esame di ripristino, per le abilitazioni scadute da più di due anni;
- Le richieste per l’esame di ripristino e il rinnovo della CQC scaduta da meno di due anni, vanno presentate con due domande distinte allegando le attestazioni di versamento specificate nella nota del MIT (al paragrafo 2);
- La validità della CQC rinnovata in via ordinaria (senza svolgimento dell’esame di ripristino), è di 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza alla Motorizzazione; diversamente, come già scritto, il quinquennio di validità della CQC rinnovata mediante esame di ripristino, scatta dalla data di superamento di quest’ultimo. Le due scadenze torneranno a coincidere con il successivo rinnovo di entrambe le abilitazioni (5 anni dalla data richiesta).
SOGGETTO TITOLARE DI CQC CUMULATIVA (MERCI E PERSONE), SCADUTE ENTRAMBE DA OLTRE DUE ANNI.
Per questa fattispecie, la circolare (al par. 3) ritiene sufficiente la frequenza di un solo corso di formazione periodica (a scelta tra CQC merci o persone), ma è necessario che per entrambe le categorie vengano superati i relativi esami di ripristino. In particolare, come riporta la nota del MIT, il conducente “dovrà presentare prima l’istanza per sostenere l’esame di ripristino per una delle due abilitazioni CQC; dopodiché potrà presentare una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che quella specialistica.”
DECORRENZA DEI DUE ANNI DALLA SCADENZA DI VALIDITA’ DELLA QUALIFICAZIONE CQC.
Com’è noto, il rinnovo ordinario della CQC con la sola frequenza di un corso di formazione periodica, è possibile anche per quelle scadute da meno di due anni. La circolare del MIT specifica che detto rinnovo è possibile purché il predetto corso termini “al massimo, entro il giorno di scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva”. Diversamente, laddove il corso di formazione periodica termini dopo la scadenza della CQC, “il titolare potrà ottenerne il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad esame di ripristino”.
RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE CQC.
La rinuncia alla CQC comporta la revoca dell’abilitazione, per cui il soggetto che intendesse nuovamente conseguirla dovrà ripetere l’iter dall’inizio (frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento dell’esame di idoneità); la rinuncia sarà annotata nel sistema informatico, inserendo una “revoca per altri motivi”.
La patente CQC deve essere restituita all’Ufficio della motorizzazione e l’utente (a meno che non intenda rinunciare anche alla patente di guida) dovrà richiedere un duplicato della patente dove, ovviamente, non sarà riportato il codice “95” della CQC revocata.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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