CIR17222 – Oggetto: Codice della strada. Formalità legate alle violazioni di alcune disposizioni del c.d.s, commesse in Italia con veicoli immatricolati in altro Paese U.E.

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Roma, 6 Ottobre 2017

CIR17222
SM

Oggetto: Codice della strada. Formalità legate alle violazioni di alcune disposizioni del c.d.s, commesse in Italia con veicoli immatricolati in altro Paese U.E.

Con circolare del 12 Settembre u.s, la Direzione centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito importanti delucidazioni sulle procedure di accertamento, notifica e riscossione delle sanzioni legate ad alcune violazioni del c.d.s, rispetto alle quali la direttiva U.E 2011/82 (sostituita successivamente dalla direttiva U.E 2015/413) ha previsto un sistema di scambio transfrontaliero delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri (cd. Cross Border).

Tale direttiva, ricordiamo, è stata recepita in Italia con d.lgs del 4 Marzo 2014, n. 37 (commentato con la nota Conftrasporto NOR14118 del 24 Marzo 2014) e, per rendere più agevole l’identificazione dell’autore della condotta illecita, prevede l’attivazione di questo sistema per le seguenti violazioni del c.d.s:

  1. eccesso di velocità;
  2. mancato uso della cintura di sicurezza;
  3. mancato arresto al semaforo rosso;
  4. guida in stato di ebbrezza;
  5. guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
  6. mancato uso del casco;
  7. circolazione su una corsia vietata;
  8. uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Con la circolare in esame, gli Interni hanno fornito alcuni chiarimenti sulle formalità legate a questo sistema. In particolare:

  • il Ministero ha fornito una lettura estensiva di alcune delle sopracitate violazioni del c.d.s, per effetto della quale: l’eccesso di velocità comprende non solo il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 142 del c.d.s, ma anche della velocità prudenziale prescritta dall’art. 141 c.d.s; il mancato arresto ad un semaforo rosso scatta non solo al passaggio con luce rossa o luce gialla (quest’ultima, quando il conducente avrebbe potuto fermarsi in sicurezza), ma anche in ogni altra violazione dell’obbligo di arresto imposto dalla segnaletica stradale (es. in presenza di un segnale di STOP) o dagli agenti preposti alla regolazione del traffico;
  • L’organo di Polizia stradale indirizza on line alla Direzione Generale per la Motorizzazione (Punto di contatto nazionale per l’Italia), la richiesta di acquisire i dati di immatricolazione del mezzo e le generalità dell’intestatario, tramite consultazione dell’archivio nazionale del Punto di contatto designato dello Stato membro interessato;
  • Ottenute queste informazioni, l’organo di polizia stradale notificherà un plico alla residenza estera del titolare del veicolo, tradotto nella lingua ufficiale del Paese di immatricolazione, completo di verbale e della lettera d’informazione sull’infrazione (la quale, a garanzia del trasgressore, riporta una serie di informazioni come, ad esempio: targa e modello del veicolo; luogo, data e ora dell’accertamento; sanzione principale e accessoria, ecc..). La lettera include anche un modulo di risposta con il quale l’intestatario del mezzo può ammettere le sue responsabilità o, diversamente, comunicare le generalità del conducente autore del fatto a cui la Polizia dovrà notificare il suddetto plico (tramite raccomandata internazionale);
  • L’invio del plico sopradescritto (che, per i residenti all’estero, deve avvenire entro 360 gg dall’accertamento – art. 201 del c.d.s), può effettuarsi anche tramite lettera raccomandata internazionale con avviso di ricevimento;
  • Infine, il punto dolente di questo meccanismo è legato alla sostanziale impossibilità di azionare meccanismi per la riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati della U.E. La situazione – sottolinea la nota ministeriale –  è destinata a migliorare una volta che sarà applicabile il d.lgs 37 del 15 Febbraio 2016 (attuativo della decisione quadro del Consiglio n. 2005/214/GAI del 24.2.2005), che introduce il principio del riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati della U.E. In particolare, il decreto prevede che il provvedimento definitivo sulla sanzione pecuniaria (anche amministrativa), venga trasmesso all’Autorità competente dello Stato membro in cui l’autore della violazione risiede (o ha la sede legale, nel caso di società) o, comunque, dove questi dispone di beni o di un reddito, affinché vi dia esecuzione. Su questo decreto, la nota informa che sono in corso degli approfondimenti con il Ministero della Giustizia, all’esito dei quali saranno emanate direttive specifiche agli organi che dovranno darvi attuazione.

Il testo della circolare è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR17222

Circolare Ministero Interno