CIR16181 – Oggetto: Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione. Chiarimenti interpretativi dell’ACI.

CIR16180 – procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Nota del MIT.

15 Luglio 2016

Bankitalia: Bollettino Economico n. 3, luglio 2016 – 15/07/2016

18 Luglio 2016

CIR16180 – procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Nota del MIT.

15 Luglio 2016

Bankitalia: Bollettino Economico n. 3, luglio 2016 – 15/07/2016

18 Luglio 2016

Roma, 15 Luglio 2016

CIR16181
SM

Oggetto: Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione. Chiarimenti interpretativi dell’ACI.

Con circolare del 6 Luglio u.s, l’ACI ha reso noto i chiarimenti ricevuti dal Ministero della Giustizia in ordine alla corretta interpretazione del nuovo testo dell’art. 103, comma 1 del c.d.s (introdotto dall’art.1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016), sulla definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia.

Com’è noto, la disposizione prevede ora quanto segue (in grassetto, la parte aggiunta dalla Legge di Stabilità 2016): “ La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione”.

In particolare, l’ACI ha evidenziato che:

  • il Ministero della Giustizia ha confermato che, dopo le modifiche introdotte all’art. 103 c.d.s, l’esportazione di un veicolo all’estero “può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione”;
  • il termine “cessione intracomunitaria” deve essere inteso in senso ampio, per cui riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi della U.E, compresa l’ipotesi del cittadino italiano che si trasferisce all’estero, portando con se il proprio veicolo;
  • nelle esportazioni in Paesi U.E, la “documentazione comprovante la radiazione dal PRA “ è la stessa già richiesta fino allo scorso anno dall’ACI, in vigenza della precedente formulazione dell’art. 103 c.d.s (vedi la scheda radiazione per esportazione, allegata alla circolare ACI);
  • nelle esportazioni in Paesi extra U.E, l’ACI ha richiamato una nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 Giugno u.s, in cui si afferma che l’avvenuta esportazione all’estero non può essere comprovata dal semplice DAE rilasciato dall’Ufficio doganale di esportazione, ma è necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale della U.E, attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement Reference Number).

Per dare tempo a tutti gli operatori professionali di adeguarsi alle nuove disposizioni, esse si applicheranno alle formalità presentate per la prima volta dal 12 Settembre p.v.

Il testo della nota ACI è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

CIR16181

Circolare ACI