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19 Aprile 2016Roma, 19 Aprile 2016
CIR16111
SM
Oggetto: Linee guida del MIT sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo e al REN.
Con la circolare prot. 7822 del 15 Aprile u.s, la Divisione 4 della Direzione Generale per i trasporti del MIT ha dettato le linee guida sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN), facendo chiarezza su una serie di dubbi dovuti anche al mutato quadro giuridico di riferimento, rispetto all’epoca in cui sono state dettate le normative in materia.
Nel rinviare gli interessati alla lettura della circolare ministeriale, di seguito evidenziamo alcuni degli aspetti di maggior interesse che sono stati approfonditi dal MIT.
– I requisiti di iscrizione all’Albo e l’autorizzazione all’esercizio della professione.
L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori rappresenta una fase della procedura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione la quale, com’è noto, consegue all’iscrizione al REN a seguito della dimostrazione del requisito della stabilimento e, per l’appunto, dell’iscrizione al predetto Albo. Pertanto, le vicende negative che interessino uno dei requisiti dimostrati per iscriversi all’Albo (onorabilità per tutte le imprese e, per quelle che esercitano con veicoli di massa > 1,5 ton, idoneità professionale e idoneità finanziaria) si riflettono sempre sull’autorizzazione, facendola venir meno, e in seconda battuta determinano la cancellazione dall’Albo.
– Le sanzioni amministrative e disciplinari collegate all’accesso alla professione.
La circolare effettua una disamina delle sanzioni, amministrative e disciplinari, collegate a violazioni relative all’accesso alla professione, evidenziando in primo luogo quelle che non devono più considerasi in vigore, in quanto contengono riferimenti a provvedimenti oramai abrogati. E’ il caso quest’ultimo:
- dell’art.21 della Legge 298/1974, dove l’unica ipotesi di sanzione disciplinare ancora in vigore, è quella prevista dal comma 1, n.3, sull’obbligo di rispettare la normativa in materia di contratto di lavoro;
- l’art.179, comma 4 del c.d.s, laddove si prevede che quando, nel corso di un anno, vengano accertate tre violazioni del comma 3 del predetto articolo (titolare dell’azienda che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi dischi, o con limitatore o cronotachigrafo manomesso o non funzionante), si applica la sospensione della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose del veicolo con il quale l’infrazione è stata commessa. Anche in questo caso, spiega il MIT, la disposizione non risulta materialmente applicabile, tenuto conto che l’art.1 del d.lgs 85/1998 ha soppresso la disciplina autorizzativa nell’autotrasporto merci per conto di terzi.
Viceversa, le sanzioni connesse all’accesso alla professione in cui può ancora incorrere l’impresa di autotrasporto, sono le seguenti:
a) sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E 1071/2009
La sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione, sono state previste dall’art. 13.3 del regolamento 1071/2009 (d’ora in poi: regolamento), quando l’impresa di autotrasporto non sia più in grado di soddisfare anche uno soltanto dei requisiti previsti dall’art. 3 dello stesso regolamento (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento).
In attesa del riordino della normativa, questa sanzioni sono applicate al termine di un procedimento amministrativo che fa capo agli Uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Qualora l’Ufficio accerti la mancanza di uno o più dei citati requisiti nei confronti dell’impresa o l’inidoneità del gestore, provvede a sospendere l’autorizzazione con provvedimento motivato ed assegna all’impresa un termine massimo (nei limiti indicati dall’art.13.1 del regolamento e, per quanto riguarda il gestore dei trasporti, dall’art.4 del D.D. del 25.11.2011), per procedere alla regolarizzazione. Se quest’ultima non avviene, l’Ufficio avvia un ulteriore procedimento per la revoca dell’autorizzazione, sempre nell’arco di tempo indicato dalle sopra citate disposizioni. Ovviamente, la revoca dell’autorizzazione comporta la cancellazione dell’impresa dall’Albo degli autotrasportatori.
Per quanto riguarda l’onorabilità, la circolare evidenzia che i fatti che possono comportarne la perdita (a giudizio dell’autorità competente, secondo quanto ora prescritto dall’art.6.2 del regolamento) sono quelli riportati all’art. 5 del d.lgs 395/2000, in relazione all’impresa, al gestore dei trasporti e agli altri soggetti indicati dalla norma. Rispetto alle infrazioni più gravi previste dall’allegato IV del regolamento (le quali, dal 1 Gennaio 2017, verranno integrate da quelle riportate nel regolamento 2016/403 – vedi la nota Conftrasporto EUR16082 del 23 Marzo 2016), ad oggi possono incidere sull’onorabilità soltanto quelle già sanzionabili secondo la normativa italiana vigente
b) sanzioni amministrative pecuniarie legate alle mancate comunicazioni di cui all’art. 19 del d.lgs 395/2000.
La perdita dei requisiti previsti per l’accesso alla professione deve essere comunicata nei termini stabiliti dal d.d. del 25.11.2011, a pena delle sanzioni previste dall’art. 19 del d.lgs 395/2000, che prevede:
- per la perdita dell’onorabilità (sia in capo al gestore dei trasporti che per gli altri soggetti per i quali è richiesta), un importo da un minimo di 5.164 € ad un massimo di 15.494 €;
- per la perdita dell’idoneità finanziaria, un importo da un minimo di 1549 € ad un massimo di 4648 €;
- per la perdita dell’idoneità professionale, un importo da un minimo di 2582 € ad un massimo di 7747 €.;
- per la mancata comunicazione, entro 30 gg dall’evento, delle circostanze relative al gestore dei trasporti che permettono il proseguimento provvisorio dell’attività (ora disciplinate dall’art. 4.5 del d.d 25.11.2011), un importo da un minimo di 1033 € ad un massimo di 3099 €.
I termini per le comunicazioni stabiliti dal citato d.d., sono i seguenti:
- entro 30 gg dal verificarsi dell’evento, per la perdita del gestore dei trasporti (art. 4, commi 3 e 5);
- entro 15 gg dalla conoscenza dell’evento, per la perdita dell’idoneità finanziaria (art. 7 del dd).
L’applicazione della sanzione fa capo alla Direzione Generale Territoriale (DGT). La procedura viene avviata dall’Ufficio competente, che notifica il provvedimento di contestazione all’impresa entro 90 gg dall’accertamento. L’impresa, a sua volta:
- entro 30 gg dalla notifica, può richiedere audizione e/o presentare scritti difensivi alla DGT che, a sua volta, può tenerne conto emettendo così un’ordinanza motivata di archiviazione;
- entro 60 gg dalla notifica può provvedere al pagamento in misura ridotta, tramite modello F23 precompilato dall’Ufficio;
- può non fare nulla per cui, trascorsi 60 gg dalla notifica, l’Ufficio trasmette il rapporto alla DGT competente che, se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza ingiunzione con cui fissa la sanzione pecuniaria tra il minimo e il massimo di Legge, ingiungendone il pagamento entro 30 gg insieme alle spese postali e di notifica; trascorso invano questo termine, senza che sia stata nemmeno proposta opposizione davanti al Giudice di Pace, l’ordinanza diventa titolo esecutivo. L’opposizione non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il Giudice la conceda in presenza di gravi motivi.
– Ricorsi contro i provvedimenti in materia di iscrizione all’Albo e di iscrizione al REN.
Sui ricorsi amministrativi gerarchici, la competenza del Comitato Centrale per l’Albo è di natura residuale. Infatti, l’Albo può essere chiamato in causa soltanto nei seguenti casi:
- rigetto della domanda di iscrizione all’Albo da parte dell’Ufficio della mot;
- provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo adottati dagli Uffici della mot, nei confronti di imprese prive di iscrizione al REN (in quanto ammesse ad operare con veicoli di massa fino a 1,5 ton), ovvero ai sensi dell’art. 19 della Legge 298/1974 per l’omesso pagamento del contributo di iscrizione all’Albo;
- sanzioni disciplinari comminate nell’ipotesi residua, vista agli inizi, dell’art. 21 della legge 298/1974 (obbligo di rispetto della normativa in materia di contratto di lavoro).
In tutti gli altri casi, la competenza a decidere dei ricorsi gerarchici appartiene al direttore generale territoriale della DGT dove opera l’Ufficio della mot. che ha emanato il provvedimento opposto. Pertanto, rientrano nelle competenze della DGT i ricorsi gerarchici in materia di:
- rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione;
- sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione;
- dichiarazione di inidoneità del gestore;
- dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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