CIR16028 – Oggetto: Pagamento dei diritti doganali. Obbligo di utilizzo del bonifico dal 1 Febbraio 2016. Istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.

FIS16027 – Oggetto: Modelli 2016 delle dichiarazioni 770, Certificazione Unica, Iva.

19 Gennaio 2016

CIR16029 – Oggetto: Codice della strada. Decorrenza del divieto di ottenere una nuova patente, in caso di revoca per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti. Ulteriori chiarimenti del MIT.

20 Gennaio 2016

FIS16027 – Oggetto: Modelli 2016 delle dichiarazioni 770, Certificazione Unica, Iva.

19 Gennaio 2016

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20 Gennaio 2016

Roma, 20 Gennaio 2016

CIR16028
SM

Oggetto: Pagamento dei diritti doganali. Obbligo di utilizzo del bonifico dal 1 Febbraio 2016. Istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.

Dal 1 Febbraio p.v, il pagamento dei diritti doganali dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, visto che da quella data entrerà in vigore il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 1 Dicembre 2015, che disciplina le modalità tecnico operative per l’utilizzo di questa modalità di pagamento.

L’Agenzia delle Dogane ha emesso una nota (n. 20/D del 21 Dicembre u.s), con le istruzioni per l’utilizzo di questa forma di pagamento; in essa, l’Agenzia ha premesso che sempre a partire dal 1 Febbraio p.v, non sarà più consentito versare in Banca d’Italia i diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, a meno che non ricorrano determinate condizioni (utilizzo degli assegni limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal Capo Area gestione Tributi dell’Ufficio doganale, ecc…).

Il pagamento tramite bonifico bancario o postale si applica sia agli operatori abituali titolari di conto di debito, sia a quelli occasionali o abituali che ne siano privi:

  • i primi, previa abilitazione al Servizio Telematico Doganale, dovranno procedere a prenotare il pagamento dal sito dell’Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), nella sezione relativa al Servizio telematico doganale – Pagamenti on line;
  • i secondi dovranno invece chiedere alla Sezione operativa dell’Ufficio delle dogane, il numero di prenotazione di pagamento della dichiarazione per la quale si intende effettuare il bonifico;
  • per entrambi, il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco e permette la stampa e il salvataggio del file in formato pdf. Nel file sono indicati l’IBAN e la causale che deve essere riportata nel campo “causale del bonifico”.

La sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 in caso di omesso versamento nel termine previsto (pari al 30% dell’importo non versato), non si applica quando la somma venga accreditata sulla contabilità speciale dell’Agenzia presso la Banca d’Italia entro la data di scadenza del pagamento; gli accrediti eseguiti dopo questa scadenza non hanno effetto liberatorio e, pertanto, l’operatore verrà sanzionato a meno che il ritardo non sia a lui imputabile.

La nota delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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CIR16028

Nota Agenzia delle Dogane