CIR15327 – Oggetto: Accertamenti sulla copertura assicurativa. Nota del Ministero dell’Interno.

NOR15326 – Oggetto: Fondo di Garanzia per le PMI. Modifica delle disposizioni operative.
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COS15328 – Oggetto: Tasso d’interesse legale. Riduzione dallo 0,5 allo 0,2% annuo.
16 Dicembre 2015

Roma, 15 Dicembre 2015

CIR15327
SM

Oggetto: Accertamenti sulla copertura assicurativa. Nota del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 10 Dicembre u.s, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha dettato chiarimenti a proposito dell’accertamento – in via immediata e da remoto –  della validità della copertura assicurativa r.c.a del veicolo a motore, alla luce del venir meno, a partire dallo scorso 19 Ottobre u.s, dell’obbligo di esporre il contrassegno assicurativo (vedi la circolare CIR15274 del 19 Ottobre). Da quella data, tale copertura è comprovata dal certificato di assicurazione che il conducente deve avere sul mezzo per essere esibito in occasione di un controllo su strada.

La circolare fornisce istruzioni agli operatori di Polizia, nel caso rilevassero una discordanza tra le informazioni risultanti dalla banca dati del Ministero dei Trasporti e la data di scadenza riportata sul certificato assicurativo. Questa cosa, evidenzia la nota in commento, è possibile in quanto sono stati segnalati casi in cui le Compagnie hanno esteso la copertura di 30, 60 e, addirittura, 90 giorni oltre la data riportata sul certificato e i 15 gg stabiliti per legge.

Dopo aver ricordato che, secondo l’attuale normativa, il certificato di assicurazione è l’unico documento che il conducente deve avere a bordo durante la circolazione su strada ai fini dell’assicurazione obbligatoria, la circolare degli Interni ha evidenziato quanto segue:

  • qualora la data di validità del certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati (intendendosi per tali sia l’Archivio nazionale dei veicoli gestito dal  Ministero dei Trasporti, sia quella dell’ANIA), con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, gli operatori di Polizia dovranno contestare la violazione dell’art.180, commi 1 e 7 del c.d.s, con l’invito ad esibire il certificato in corso di validità con la stessa scadenza indicata dalle banche dati. Nel caso opposto, quindi laddove risultasse scaduta soltanto la data riportata dalle banche dati, farà fede quella del certificato valido.
  • Negli accertamenti da remoto prevale la data del certificato di assicurazione valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio nei termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia assicurativa.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR15327

Circolare Ministero Interno