CIR15225 – Revisione delle flotte di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. Competenza degli Studi di consulenza automobilistica.

LAV15224 – Lavoro. Decreto flussi d’ingresso di lavoratori non stagionali per l’anno 2014. Proroga del termine di presentazione delle istanze.

1 Settembre 2015

FRM15226 – Nuovo decreto per contributi alla formazione 2015/2016. Diffusione alle Associazioni di categoria.

2 Settembre 2015

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2 Settembre 2015

Roma, 1 Settembre 2015

CIR15225
SM

Oggetto: Revisione delle flotte di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. Competenza degli Studi di consulenza automobilistica.

Con la circolare prot. 18753/RU del 7 Agosto u.s, il Ministero dei Trasporti ha fatto ordine a proposito dello svolgimento delle sedute di revisione di flotte di veicoli di massa superiore alle 3,5 ton,  presso sedi attrezzate (fisse o mobili) di proprietà o comunque gestite da parte di Studi di consulenza automobilistica.

In particolare, il Ministero ha approfondito l’ipotesi in cui lo Studio di consulenza che presenta la richiesta di revisione per conto di soggetti terzi (aziende di trasporto, ecc..), sia anche proprietario o gestore della sede attrezzata dove eseguire il controllo tecnico dei veicoli.

Il  Ministero ha ritenuto illegittima questa fattispecie, dal momento che contrasta:
– con il principio di terzietà  su cui si fonda, per definizione, l’attività di intermediazione del consulente. A questo proposito, la nota del Ministero evidenzia che, nonostante la revisione venga richiesta per conto di un soggetto terzo (l’impresa titolare del parco veicolare), “il consulente opera una intermediazione che di fatto viene svolta anche nel proprio interesse in quanto, mettendo a disposizione la propria sede attrezzata, diviene parte nel rapporto con la P.A.”;
– con gli artt. 2 e 3 della Legge 264/1991 che, tra i requisiti essenziali per il rilascio delle autorizzazioni agli Studi in esame da parte delle Province,  indicano l’esistenza di una sede fornita di locali idonei ed esclusivi per l’attività di consulenza automobilistica.

Di conseguenza, il Ministero ha concluso che ai sensi dell’art. 19 della legge 870/1986, gli Studi di consulenza automobilistica possono richiedere, per conto dei rispettivi clienti, lo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli presso sedi attrezzate, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
1. che si tratti di Studi di consulenza diversi da quelli che forniscono le sedi attrezzate (fisse o mobili);
2. che la sede dello Studio si trovi nello stesso territorio  provinciale in cui devono effettuarsi le sedute di revisione.

Eccezionalmente, gli Studi possono chiedere una deroga al rispetto della condizione di cui al precedente n. 1 fino al 13 Dicembre p.v, motivandola con la necessità di dover intraprendere le opportune iniziative organizzative.

Il testo della nota del Ministero è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

CIR15225

Nota Ministeriale