
AGGIORNAMENTO – Viabilità internazionale. Francia
28 Gennaio 2015
ILVA-AUTOTRASPORTO
29 Gennaio 2015Roma 29 Gennaio 2015
CIR15044
SM
Oggetto: Idoneità finanziaria. Dimostrazione tramite la polizza di responsabilità professionale. Primi chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
Con la circolare prot. 1807 del 28 Gennaio 2015, la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti sulla norma introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015, in materia di utilizzo della polizza di assicurazione della responsabilità professionale per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria.
Come si ricorderà, l’art.1, comma 251, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 (sulla quale vedi la circolare Conftrasporto NOR15003 del 5 Gennaio u.s), ha stabilito che dal 1 Gennaio scorso:
– le imprese di autotrasporto che chiedano l’autorizzazione all’esercizio della professione, possono utilizzare la sopra citata polizza per dimostrare l’idoneità finanziaria soltanto nei primi due anni di attività; a partire dal terzo anno, invece, la dimostrazione del requisito può avvenire soltanto tramite l’attestazione rilasciata dal revisore contabile sulla base dei conti annuali dell’impresa o, in alternativa, con fidejussione bancaria o assicurativa (quest’ultima, come precisa la circolare del Ministero, da intendersi rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi).
– Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate dalle imprese di autotrasporto, autorizzate (o che hanno chiesto l’autorizzazione) all’esercizio della professione al 31 Dicembre scorso, restano valide fino alla scadenza (con esclusione del rinnovo tacito o espresso).
Il Ministero, dopo aver preso atto che:
– nell’immediato, molte imprese di autotrasporto hanno avuto difficoltà ad adeguarsi a questa disposizione;
– le polizze stipulate alla data del 1 Gennaio scorso, sono state comunque emesse nel rispetto delle disposizioni vigenti all’epoca.
Ha deciso di introdurre le seguenti agevolazioni:
– le polizze di responsabilità professionale stipulate entro il 31 Dicembre 2014, devono essere accettate dai competenti uffici ai fini della dimostrazione dell’idoneità finanziaria, anche se prodotte dopo questa data. La circolare pone un limite di 45 giorni (con decorrenza dal 1 Gennaio u.s) entro il quale queste polizze vanno presentate ai suddetti uffici, per cui ciò deve avvenire non oltre il 15 Febbraio p.v ed avranno validità annuale (con esclusione di rinnovo espresso o tacito). Se queste polizze vengono presentate da imprese nuove, la validità non potrà superare i due anni consentiti dalla normativa vigente;
– le imprese che, nel 2014, avevano dimostrato l’idoneità finanziaria tramite la polizza in argomento, possono utilizzare questo strumento per un ulteriore anno (anche qui, escludendosi qualsiasi possibilità di rinnovo espresso o tacito);
– le polizze che riportino scadenze superiore all’anno, sono valide fino alla prossima scadenza annuale dell’idoneità finanziaria (con esclusione di rinnovo espresso o tacito), fatta salva, ovviamente, la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio;
– per gli automezzi di nuova acquisizione, le imprese alle quali è stato consentito l’utilizzo della polizza di responsabilità professionale, possono avvalersi di questo strumento anche per integrare l’idoneità finanziaria. La scadenza di tale integrazione coincide con quella della polizza principale;
Infine, la circolare ricorda agli uffici competenti che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) 1071/2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore, qualora accertino la mancanza del requisito dell’idoneità finanziaria, potranno assegnare all’impresa un termine non superiore a 6 mesi per mettersi in regola.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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