CIR14284 – Modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Note Inail ed Inps.

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Roma, 10 Settembre 2014

CIR14284
SM

Oggetto: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Note Inail ed Inps.

A seguito della decisione adottata lo scorso 4 Settembre dalla Banca Centrale europea, di ridurre dello 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a partire dal 10 Settembre c.a, l’Inail e L’Inps hanno comunicato di aver diminuito i tassi di interesse per le operazioni di rateazione e per le sanzioni civili.

In particolare:

„« Con la circolare n. 38 del 9 Settembre u.s, l’Inail ha informato che i nuovi tassi ammontano al:
– 6,05% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
– 5,55% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate:
– a partire dal 10 Settembre c.a;
– in data precedente al 10 Settembre, purché la sede Inail, prima di quella data, non abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione.

„« Con la nota Inps n.103 dell’ 8 Settembre u.s, l’Istituto ha stabilito che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, ammontano al 6,05% annuo. Il nuovo tasso si applica alle richieste di rateazione presentate a partire dal 10 Settembre c.a.; in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, esso decorre dalla contribuzione relativa al mese di Agosto 2014.
Per quanto concerne il tasso collegato alle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, commi 8 e 10, Legge 388/2000) , l’Inps lo ha fissato al 5,55% annuo.

I testi delle due note commentate, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

CIR14284

Circolare INAIL n. 38 – 9 settembre 2014

Circolare INPS n. 103 – 8 settembre 2014