
La Settimana Sindacale Confederaledal14 al 18 LUGLIO 2014
18 Luglio 2014
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
21 Luglio 2014Roma, 21 Luglio 2014
CIR14256
SM
Oggetto: radiazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero. Ulteriori precisazioni operative dell’ACI.
L’ACI, con nota del 16 Luglio u.s, è tornata ad occuparsi delle formalità legate alla radiazione dei veicoli per definitiva esportazione, dopo aver fornito dei primi chiarimenti con la circolare del 3 Luglio u.s (commentata con nota Conftrasporto CIR14244 del 9 Luglio).
In prima battuta, l’ACI ha ribadito quanto aveva già espresso nella nota del 3 Luglio, ovvero che l’art. 103 del c.d.s (secondo l’interpretazione fornita dal Ministero di Grazia e Giustizia), richiede che la radiazione del veicolo dal P.R.A per definitiva esportazione, venga preceduta dalla reimmatricolazione nel Paese straniero. Pertanto, l’ACI non ritiene corretto l’operato di quelle motorizzazioni di Stati U.E che si rifiutano di reimmatricolare il mezzo in assenza della prova dell’avvenuta radiazione dal P.R.A italiano; questo perché – sostiene l’ACI – la normativa che regolamenta la materia in ambito U.E (direttiva 1999/37/CE) prevede l’obbligo di consegnare, in sede di reimmatricolazione all’estero, soltanto la carta di circolazione, mentre non è obbligatoria la consegna del Certificato di proprietà/radiazione né la preventiva radiazione dal P.R.A.
Fatta questa premessa, l’ACI ha tuttavia ricordato che la radiazione per definitiva esportazione può essere chiesta anche per veicoli non ancora reimmatricolati all’estero, allegando la documentazione idonea a dimostrare il trasferimento del mezzo oltrefrontiera, oltre all’originale della carta di circolazione italiana, al certificato di proprietà ed alle targhe. Tale documentazione viene identificata:
– per le esportazioni in Paesi U.E, nel documento di trasporto (ad esempio il CMR o Lettera di vettura internazionale) che può allegarsi in fotocopia. Esso deve comprovare l’avvenuta esportazione del veicolo con l’indicazione della targa o del n° di telaio, e va integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero. Se il CMR è in lingua straniera, trattandosi di modulistica standard in cui è chiaramente identificabile lo spazio relativo alla ricevuta di consegna firmata dal destinatario (punto 24), non occorre la traduzione asseverata. Per le cessioni intracomunitarie tra operatori professionali, è sufficiente anche la fattura di vendita in favore dell’acquirente U.E. Inoltre, continuano a trovare applicazione le modalità attualmente in uso in materia di rilascio e apposizione del tagliando di annullamento della carta di circolazione.
– Per le esportazioni in Paesi extra U.E, ed in alternativa al documento di trasporto, nella fotocopia della bolla doganale. In questo caso, la dichiarazione di esportazione è identificata univocamente da un codice alfanumerico a 18 cifre chiamato MRN, riportato sulla predetta bolla, che può essere verificato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane.
Il testo della nota ACI è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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