CIR13268 – mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al registro delle imprese. Chiarimento del Ministero dello Sviluppo economico.

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Roma, 19 Settembre 2013

CIR13268
SM

Oggetto: mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al registro delle imprese. Chiarimento del Ministero dello Sviluppo economico.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Camera di Commercio di Ferrara, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato una nota interpretativa in merito alle possibili sanzioni da irrogare all’impresa (sia società che ditta individuale), la cui domanda di iscrizione di un atto o fatto all’Ufficio del Registro sia incompleta a seguito della mancata comunicazione della propria posta elettronica certificata (PEC). Nel caso specifico, la Camera di Commercio chiedeva se era possibile rifiutare l’iscrizione di un atto notarile di una società, il cui rappresentante legale non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC.
Sulla base di quanto disposto dal DL 185/08 art. 16 per le imprese costituite in forma societaria e dal DL 179/2012 art. 5 per le ditte individuali, il MISE ribadisce l’impossibilità di procedere all’iscrizione dell’atto principale in quanto la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC rende incompleta l’stanza di iscrizione. Pertanto, le Camere di Commercio devono richiedere all’impresa di comunicare l’indirizzo di PEC entro il termine di 90 giorni (per le società) o di 45 giorni per le ditte individuali; se ciò non avviene, il Ministero ritiene che l’ufficio del Registro, ormai venuto a conoscenza dell’atto o fatto da iscrivere, dovrebbe contestare al legale rappresentante della società, o al titolare di impresa individuale, la violazione delle disposizioni del codice civile che impongono l’iscrizione di un atto o fatto nel Registro delle Imprese, ed eventualmente comminare le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c per le società e dall’art. 2194 per le imprese individuali.
In ogni caso, la nota ministeriale implicitamente ribadisce che il solo inadempimento della comunicazione PEC non costituisce presupposto per l’irrogazione della sanzione, ma l’Ufficio del registro, in una prima fase, deve soltanto sospendere l’atto in attesa della comunicazione della PEC, nei termini prima indicati.

Il testo della nota del Ministero dello Sviluppo economico, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR13268

Circolare Ministeriale