CIR13195 – Duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di rinnovo. Chiarimento del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 1 Luglio 2013

CIR13195
SM

Oggetto: Duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di rinnovo. Chiarimento del Ministero dei Trasporti.

Con una circolare del 28 Giugno scorso (prot. 16859), la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha chiarito che, in caso di rinnovo della carta di qualificazione del conducente a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, all’atto della presentazione dell’istanza di duplicato della CQC l’Ufficio delle motorizzazione non deve ritirare la carta in possesso del richiedente; quest’ultima, infatti, deve essere restituita al predetto Ufficio soltanto al momento del rilascio della nuova CQC che, com’è noto, per i titolari di patente italiana consiste in un duplicato della patente di guida con impresso il codice unionale”95”, mentre per i titolari di patente estera comporta l’emissione di  una carta autonoma dal titolo di guida.

Questo chiarimento è molto importante e fa seguito ad una richiesta che era stata formulata in tal senso dalla Conftrasporto, di cui vi avevamo dato notizia nella nostra informativa NOR13128 del 6 Maggio 2013.

Il Ministero ha motivato questa decisione, affermando che la CQC rappresenta un documento essenziale per la conduzione di mezzi pesanti anche all’estero per cui, in attesa del rilascio del duplicato della CQC, non è possibile privare l’autista della suddetta carta in quanto ciò comporterebbe l’impossibilita, da parte dello stesso, di svolgere la sua professione.

Nel caso la CQC da duplicare venga smarrita, sottratta o distrutta nel periodo che precede il rilascio della nuova carta, il titolare dovrà consegnare all’Ufficio della motorizzazione civile l’originale o una copia autenticata della denuncia effettuata all’autorità di Polizia.

La circolare del Ministero dei Trasporti è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR13195

Circolare MIT