
LAV13160 – Lavoro. CCNL logistica, trasporto e spedizione. Erogazione dall’1 giugno di un acconto sul rinnovo. Accordo del 5.6.2013.
6 Giugno 2013
CIR13162 – Rinnovo contestuale di patente e carta di qualificazione del conducente. Documentazione necessaria.
6 Giugno 2013Roma, 6 Giugno 2013
CIR13161
SM
Oggetto: Codice della strada. Patenti italiane rinnovate all’estero.
In merito al rinnovo delle patenti di guida italiane da parte delle autorità diplomatico consolari italiane di uno Stato della U.E dove il soggetto risiede o dimora da almeno 6 mesi, con una circolare del 4 Giugno scorso il Ministero dell’Interno (sulla falsariga di quanto avevano già fatto i Trasporti) ha chiarito che esso può essere richiesto anche dal cittadino comunitario o extracomunitario titolare di patente italiana; le uniche eccezioni si hanno nei casi in cui la competenza dell’accertamento è rilasciata alle commissioni mediche locali o per i soggetti affetti da diabete.
Le autorità diplomatico consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici effettuato da medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati, rilasceranno una specifica attestazione che, per il periodo di permanenza all’estero, comprova la permanenza dei requisiti per la guida.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà ottenere la conferma della patente con le procedure indicate all’art.119, comma 2 del c.d.s.
All’atto del rinnovo della patente in Italia, l’attestazione di cui sopra consente di dimostrare l’abilità alla guida, onde evitare un eventuale provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s, e può essere esibita in occasione di un controllo su strada insieme alla patente fino a quando il soggetto non sposti la sua residenza nel nostro Paese e confermi la sua patente di guida.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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