CIR13140 – Carta di qualificazione del conducente. Legalizzazione delle fotografie.

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Roma, 20 Maggio 2013

CIR13140
SM

Oggetto: Carta di qualificazione del conducente. Legalizzazione delle fotografie.

Con la circolare prot. 12278 del 15 Maggio scorso, il Ministero dei Trasporti ha chiarito alcuni dubbi sorti tra gli uffici della motorizzazione civile sulla necessità di legalizzare le fotografie del conducente esibite in occasione del rinnovo della c.q.c, secondo quanto prevede l’art.34 del d.p.r 445/2000  in materia di documenti di riconoscimento. Ciò tenuto conto del fatto che, com’è noto, in occasione del rinnovo della cqc, ai conducenti titolari di patente italiana non viene più rilasciata una card autonoma dalla patente di guida, ma la formazione conseguita è comprovata con l’inserimento nella patente del codice unionale armonizzato “95”; per cui, costoro devono richiedere alla motorizzazione competente, il rilascio di un duplicato della patente di guida.

La circolare in esame ha chiarito che:
– per le cqc formato card (che continuano a rilasciarsi soltanto ai titolari di patente estera), non è richiesta nessuna legalizzazione delle fotografie del conducente, visto che questa c.q.c non rientra tra i documenti equipollenti alla carta d’identità e, inoltre, non è diretta a permettere l’identificazione del titolare, tenuto conto che detta finalità è assolta dalla patente di guida a cui si riferisce.
– Per le cqc che consistono nell’inserimento del codice unionale “95” nella patente di guida, è invece necessario procedere alla legalizzazione delle fotografie. A tal fine, la circolare evidenzia che alla legalizzazione possono procedere anche gli Uffici della motorizzazione (oltre che, naturalmente, i dipendenti dell’ufficio comunale competente), in qualità di amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali, attraverso una delle seguenti procedure:
1. esibizione delle foto, effettuata direttamente dal soggetto a cui deve rilasciarsi la patente CQC. In questo caso, l’ufficio della motorizzazione effettuerà un riscontro con i dati anagrafici del richiedente risultanti da un suo documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e verificherà la corrispondenza tra le foto esibite e la persona che le ha consegnate.
2. Produzione delle foto effettuata da un soggetto diverso dall’intestatario della patente, munito di delega. In tal caso, l’intestatario della patente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme al modello allegato alla circolare ministeriale in commento, con cui questi dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione (identiche tra loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l’altra spillata) riproducono la sua immagine. Questa dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documenti di identità del dichiarante, in corso di validità.

Il testo della circolare ministeriale, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR13140

Circolare MIT