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19 Febbraio 2013Roma, 19 Febbraio 2013
CIR13046
SM
Oggetto: Serbia. Accordo per la conversione delle patenti di guida.
Con una circolare del 18 Febbraio u.s, il Ministero dei Trasporti ha informato che è stato siglato l’accordo tra l’Italia e la Serbia per la conversione delle patenti di guida rilasciate dai due Paesi, che entrerà in vigore dal prossimo 8 Aprile. L’accordo resterà valido per 5 anni, e cesserà i suoi effetti l’8 Aprile 2018.
Pertanto, a partire dall’8 Aprile p.v, gli Uffici delle motorizzazioni sono stati invitati ad accettare le domande di conversione delle patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dalla Serbia. In allegato alla domanda di conversione, gli interessati, in aggiunta alla documentazione di rito, dovranno produrre il Certificato di validità e autenticità della patente di guida rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari serbe, presenti in Italia; detto certificato dovrà essere richiesto direttamente dall’interessato, recandosi presso la sede della rappresentanza diplomatico – consolare.
La circolare ricorda poi che:
– l’originale della patente di guida serba dovrà essere ritirato soltanto all’atto della consegna della patente italiana visto che, nel frattempo, il soggetto potrebbe condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell’art.135 c.d.s) o nel suo Paese;
– non è possibile chiedere la conversione di una patente serba, ottenuta dopo che il conducente ha stabilito la sua residenza anagrafica in Italia. Allo stesso modo, non è convertibile una patente serba rilasciata in sostituzione di altra patente estera non convertibile in Italia.
In ultimo, la circolare evidenzia che la conversione della patente serba senza esami è stata consentita dall’accordo (vedi l’art.4) soltanto a coloro che risiedano in Italia da meno di 4 anni. A coloro che, invece, risiedano nel nostro Paese da più di 4 anni, il Ministero sottolinea che contestualmente alla consegna della patente italiana convertita, viene notificato un provvedimento di revisione che li obbliga a sostenere gli esami di teoria e di pratica; il mancato superamento di questi esami fa si che la patente italiana rilasciata a seguito della conversione venga revocata ai sensi dell’art. 130 c.d.s, con la conseguenza che l’interessato si troverà privo di abilitazione alla guida.
I testi della nota ministeriale e degli allegati, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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Allegato 1 circolare ministeriale


