CIR12206 – Codice della strada. Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per soggetti indigenti.

NOR12205 – Spending review. Norme di interesse dell’autotrasporto.

9 Luglio 2012

NOR12207 – Compensazione dei crediti maturati verso gli enti locali ed il Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012.

10 Luglio 2012

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10 Luglio 2012

Roma, 10 Luglio 2012

CIR12206
SM

Oggetto: Codice della strada. Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per soggetti indigenti.

L’art. 202 bis del c.ds, introdotto dall’ultima riforma effettuata con la Legge 120 del 29 Luglio 2010, ha previsto la possibilità di rateizzare le sanzioni del c.d.s per i soggetti che si trovino in difficoltà economiche secondo i parametri dettati dal comma 2 del medesimo articolo (in quanto titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 10.628,16 €. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il limite appena visto scaturisce dalla somma dei redditi di ciascuno di questi).
Le modalità attuative di questa agevolazione dovevano essere dettate con un decreto interministeriale (Trasporti, Interni e Economia) che, tuttavia, a due anni di distanza non è mai stato emanato; ciò nonostante, il Ministero degli Interni e quello del Lavoro ritengono che questa disposizione, essendo molto dettagliata, sia già applicabile anche in assenza di questo Decreto. In particolare il Ministero del Lavoro, con la nota 10648/2012, ha dato il via libera a questa agevolazione, ritenendola applicabile anche alle infrazioni del codice della strada commesse alla guida di un mezzo pesante purché, ovviamente, il trasgressore versi in situazione di difficoltà economica; non è utilizzabile, invece, per le violazioni commesse sempre alla guida di un camion ma diverse da quelle previste dal c.d.s (si pensi, ad esempio, a quelle legate al corretto utilizzo del cronotachigrafo, che vengono punite a norma dalla Legge 727/1978, art. 19 – s.a.p da 48 € a 94 €).
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata:
– al Prefetto, per gli accertamenti eseguiti da funzionari, ufficiali e agenti di Stato;
– al Presidente della giunta regionale, della giunta provinciale o al Sindaco, quando l’accertamento è stato eseguito da soggetti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

La richiesta deve essere presentata entro 30 gg dalla data di contestazione o di notifica della violazione e, occorre ricordare, essa comporta la rinuncia all’impugnazione del verbale di accertamento davanti al Prefetto o al Giudice di Pace; trascorsi 90 gg dalla presentazione senza che l’autorità competente si sia espressa, essa si intende respinta.
La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 60 rate, per le sanzioni che superano i 5000 €; per quelle inferiori ai 2.000 €, possono riconoscersi fino ad un massimo di 12 rate, ognuna delle quali, peraltro, non può essere inferiore a 100 €.
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza automatica dalla misura, con la conseguenza che il verbale diventa esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. In caso di rigetto dell’istanza, la sanzione va pagata entro 30 gg dalla notifica del provvedimento che, in ogni caso, può anche essere impugnato (alla stessa stregua del rigetto formatosi a seguito del decorso dei 90 gg prima visti), con ricorso davanti al Giudice di Pace da proporsi entro 30 gg dalla notifica.

Cordiali saluti.

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CIR12206