

Roma, 17 Aprile 2012
CIR12115
SM
Oggetto: veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità. Circolare del Ministero dell’Interno sulle nuove tolleranze di peso.
Con una circolare del 12 Aprile 2012, il Ministero dell’Interno si è occupato della novità introdotta dal recente decreto Legge in materia di liberalizzazioni (decreto legge n. 1/2012, convertito in Legge n.27 del 24 Marzo), a proposito delle tolleranze sulle masse concesse ai veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida, dotati di controllo elettronico della stabilità.
In pratica, il nuovo comma 2 bis dell’art.167 del .c.d.s (introdotto dal predetto decreto legge, all’art.17, comma 12) prevede che i veicoli alimentati come sopra:
– se hanno massa superiore a 10 ton, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione, aumentata di 1 tonnellata. Quindi, prosegue il Ministero, se l’entità dell’eccedenza accertata è superiore al 5% più una tonnellata, non è applicabile l’agevolazione introdotta dal decreto del 15%, ma resta applicabile la generica tolleranza del 5% prevista per tutti i mezzi adibiti al trasporto di cose dall’art.167 c.d.s. Il Ministero soccorre con un esempio: un autocarro di massa complessiva di 24 ton non potrà usufruire di questa novità perché l’eccedenza del 15% è pari a 3,6 ton, dunque è superiore al 5% più una tonnellata (1,2+1= 2,1 ton); pertanto, in questo caso si applicherà la consueta tolleranza del 5%.
– Se hanno massa non superiore alle 10 ton, viene applicata una tolleranza del 15% in luogo di quella generica del 5%.
– Se formano un complesso veicolare ed hanno massa superiore alle 10 ton, l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i mezzi che compongono il complesso; le nuove tolleranze sono applicate limitatamente al veicolo trattore mentre a quello rimorchiato si applica il consueto 5%.
– Per i mezzi in esame, l’eccedenza di massa che rileva ai fini dell’applicazione del comma 10, art. 167 (il quale prevede che, in presenza di un’eccedenza di massa superiore a 10 ton rispetto al valore riportato sul libretto di circolazione, il viaggio può proseguire soltanto dopo la riduzione del carico nei limiti consentiti) , è pari al valore minore tra il 20% ed il 10% aumentato di una tonnellata. Anche qui soccorre un esempio del Ministero: in un autocarro di massa complessiva di 24 ton, l’eccedenza del 20% ammonta a 4,8 ton, mentre quella del 10 + 1 tonnellata è pari 3,4 ton. Di conseguenza, il valore più basso è quest’ultimo, con la conseguenza che se il veicolo presenta un sovraccarico maggiore di 3,4 ton, l’eccedenza dovrà essere scaricata per poter proseguire il viaggio.
Il testo della circolare degli Interni è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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