CIR12064 – Soccorso stradale – chiarimenti del Ministero dei Trasporti

TRI12063 – Indennità di fine rapporto eccedente un milione di euro – Tassazione ordinaria – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 28 febbraio 2012

5 Marzo 2012

CIR12065 – Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose in conto terzi.

5 Marzo 2012

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CIR12065 – Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose in conto terzi.

5 Marzo 2012

Roma, 5 marzo 2012

CIR12064

SM

Oggetto: Soccorso stradale – chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

Con la circolare n.2/2012/TSI del 29 Febbraio scorso, il Ministero dei Trasporti ha chiarito in quali casi è lecito l’utilizzo di autocarri attrezzati ed omologati “per uso speciale” (ai sensi dell’art.203, comma 2, lett.i del D.P.R 495/1992), per l’attività di soccorso stradale; infatti, i soggetti iscrittisi al Registro delle imprese per esercitare questa attività con i suddetti autocarri, sono stati esentati dall’applicazione delle norme del titolo III della Legge 298/1974 (vedi l’art.30 dell’appena citata Legge, con la conseguenza che non devono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi), per cui si è reso necessario fare luce sull’ambito in cui possono operare per scongiurare possibili fenomeni di abusivismo.

La circolare del Ministero ha chiarito che le imprese di cui sopra possono svolgere esclusivamente l’attività di soccorso stradale: si tratta dell’attività finalizzata a prestare assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, diretta al recupero ed al trasporto del mezzo fino al deposito più vicino o in un luogo dove è possibile custodirlo o intervenire per le eventuali riparazioni. In questa attività rientra il cosiddetto “primo soccorso”, il quale comprende:

–       il recupero di veicoli incidentati o in avaria, la rimozione di quelli che intralciano la circolazione, nonché il trasporto dei mezzi svolto in esecuzione di un provvedimento di fermo o di sequestro amministrativo o penale, ed il successivo deposito presso un’officina o un deposito o un luogo indicato dall’utente.

–       il trasporto eseguito successivamente al primo deposito del veicolo quando, per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio, di necessità di riparazione, ecc., si renda necessario spostarlo in altro luogo. In questo caso, stabilisce il Ministero, il trasporto può considerarsi come una naturale prosecuzione del soccorso prestato in origine (ed è pertanto inquadrabile nel “primo soccorso”), in quanto diretto a completarlo allo scopo di “ricostituire la mobilità autonoma del veicolo”.

Le imprese in questione, invece, non possono svolgere attività di trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, per esigenze diverse dal servizio di soccorso stradale; per far questo, devono iscriversi all’Albo.

Inoltre, la circolare vieta l’utilizzo del carro attrezzi per il trasporto di veicoli, alle imprese che non hanno ottenuto la specifica autorizzazione all’attività di “primo soccorso” con l’apposita iscrizione al Registro delle imprese.

Cordiali saluti

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