
Due gravi incidenti stradali, hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti.
16 Giugno 2011
Costi della sicurezza
17 Giugno 2011Roma, 17 Giugno 2011
CIR11119
SM
Oggetto: Codice della strada. Chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Ennesimo chiarimento del Ministero dell’Interno sulla riforma del codice della strada dell’Agosto 2010 (Legge 120/2010). E’ stata infatti emanata una nuova circolare ministeriale (prot. 300/A/5357/11/101/3/3/9 del 15 Giugno) che, tra gli argomenti affrontati, si è occupata anche dei seguenti:
Carta di qualificazione del conducente degli autisti titolari di patente comunitaria, alle dipendenze di imprese italiane.
Il Ministero dei Trasporti aveva già affermato nella circolare prot. 85349 del 22 Ottobre u.s (vedi la circolare Conftrasporto NOR10206 del 10 Novembre u.s), che i conducenti titolari di patente C, C+E, C1, C1+E rilasciata in uno Stato della U.E entro il 9 Settembre 2009 ed alle dipendenze di imprese italiane di autotrasporto, possono guidare nel nostro Paese senza doversi dotare della CQC italiana; ovviamente – come i Trasporti avevano precisato all’epoca – questi conducenti non potranno “beneficiare” del meccanismo della patente a punti previsto dall’art. 126 bis del c.d.s, a meno che non facciano riconoscere oppure convertire il loro titolo di guida estero. Diversamente, la CQC italiana è richiesta non solo (chiaramente) agli autisti titolari di patente di guida italiana, ma anche a quelli titolari di patente extracomunitaria alle dipendenze di aziende del nostro Paese. Per questi ultimi, ricordiamo che la già citata circolare del Ministero dei Trasporti ha previsto il rilascio della CQC per documentazione, che gli permette di guidare fino ad un anno da quando risiedono in Italia; trascorsa questa scadenza sono obbligati a far convertire la loro patente (o, se questa non è convertibile, devono superare un esame per il rilascio della patente italiana), dopodiché otterranno un duplicato della c.q.c con scadenza identica a quella precedentemente posseduta.
Gli Interni affermano che la CQC non occorre per i conducenti alle dipendenze di imprese con sede in uno Stato extracomunitario, tenuto conto che questo documento è stato introdotto da una direttiva comunitaria (direttiva 2003/59) che, appunto, si applica soltanto agli Stati membri della U.E. Infine, sempre su questo argomento, la circolare ricorda agli operatori di Polizia che la qualificazione iniziale e/o periodica può essere comprovata anche dalla presenza, sulla patente di guida, del codice armonizzato 95: in questi casi, agli autisti non potrà chiedersi di esibire la CQC estera.
Pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore, ai sensi dell’art. 207 e 202, comma 2 bis del c.d.s.
Com’è noto, il comma 2 bis, art. 202 del c.d.s ha esteso l’obbligo del pagamento immediato in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore (o, in alternativa, di prestare idonea cauzione a pena del fermo del mezzo per 60 gg), per una serie di violazioni commesse alla guida di un mezzo pesante: eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h; sovraccarico oltre il 10% della massa del veicolo; violazione dei divieti di sorpasso; infrazione dei tempi di guida e riposo in misura superiore al 10%. Tale meccanismo era già stato previsto dall’art. 207 del c.d.s per le infrazioni commesse da conducenti esteri. La circolare si sofferma sulla possibilità di estinguere la sanzione pecuniaria, utilizzando la somma pagata a titolo di cauzione; circostanza, questa, che si verifica quando il trasgressore che inizialmente aveva pagato a titolo di cauzione con l’obiettivo di ricorrere contro il verbale di infrazione, in seguito rinunci a questa intenzione. In questo caso, la cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinunciare a proporre ricorso/opposizione; questa volontà deve essere contenuta in una dichiarazione che o viene sottoscritta davanti al dipendente addetto dell’ufficio accertatore oppure, se ciò non fosse possibile, viene autenticata con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 (in questo caso, la dichiarazione andrà inviata all’ufficio di Polizia insieme alla copia del documento di identità del sottoscrittore)
Peraltro, la volontà del trasgressore di rinunciare al ricorso è implicita, quando sia trascorso il termine entro cui poteva essere presentato. In questo caso, l’ufficio accertatore considera definito il verbale per le cauzioni pari alla metà del massimo (circostanza, questa, valida per i titolari di patente extracomunitaria), mentre iscrive a ruolo la differenza per quelle pari al minimo edittale tenuto conto che, trascorsi i suddetti 60 gg senza che sia intervenuto né il pagamento in misura ridotta né il ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale (art. 203, comma 3 del c.d.s).
Gli interessati possono prelevare la circolare dal link sottostante.
Cordiali saluti.
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