
Novità sulla Direttiva Europea 2002/15 sull’orario di lavoro autotrasportatori
30 Giugno 2010
La settimana sindacale confederale
2 Luglio 2010Roma, 1 Luglio 2010
CIR10121
SM
Oggetto: Autotrasporto di merci e persone. Chiarimenti interpretativi del Ministero dell’Interno.
Con una circolare del 15 Giugno 2010 (prot 300/A/8616/10/108/13/1), il Ministero dell’Interno ha divulgato dei chiarimenti interpretativi in risposta ad alcuni quesiti formulati dal mondo della committenza; circostanza, questa, che dimostra la preoccupazione degli esponenti di tale mondo dopo anni di disinteresse, affinché il trasporto venga eseguito nel rispetto delle normative vigenti.
La nota del Ministero (che si allega per comodità di consultazione – all.1) è meritevole di attenzione in quanto chiarisce, finalmente in maniera inequivocabile, alcuni concetti che la Conftrasporto stava sostenendo da tempo. Uno su tutti: la circolare afferma che l’attestazione di attività svolte dai conducenti dei mezzi pesanti, non va compilata per documentare il riposo settimanale dell’autista. Questa conclusione è stata da sempre sostenuta dalla Conftrasporto; non ultimo in una lettera inviata il 22 Ottobre del 2009 al Direttore del Servizio di Polizia Stradale Dott. Sgalla (e, per conoscenza, al Sottosegretario ai Trasporti Giachino – all. 2) , nella quale la scrivente lamentava che “L’attestazione di attività è stata chiesta in taluni casi, anche per quelle giornate in cui il conducente ha riposato in quanto obbligato dal Reg. 561/06. Riteniamo che anche questa richiesta sia ingiustificata, giacché: non rientra nei casi tipici stabiliti dalla decisione 2007/230, come richiamati dall’art. 9 del D.lgvo 144/08, per i quali l’attestazione va compilata; l’autista non può essere chiamato ad attestare un’attivita a cui è tenuto per legge, ed a seguito della quale dopo sei giorni di guida deve riposare almeno 45 ore (o 24, in caso di riposo ridotto).”.
D’altro canto, alcune delle risposte contenute nella nota ministeriale appaiono opinabili. Tra queste, segnaliamo quella contenuta al par. 6 sulla decurtazione di punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente nell’ambito del trasporto in conto proprio, la quale muove da una premessa che sembra in contrasto con la direttiva 2003/59 ed il Capo II del D.lgvo 286/2005: quella che i soggetti non inquadrati nella mansione di autista non debbano avere la CQC., quando conducono un veicolo immatricolato in conto proprio di massa superiore alle 3,5 ton. Sul punto, vi preannunciamo sin da ora che la scrivente chiederà ulteriori approfondimenti al Ministero dell’Interno.
Entrando nel vivo della nota ministeriale, riportiamo di seguito i chiarimenti più importanti.
a) Circolazione di autocarri in aree private.
La circolazione dei veicoli in aree private (es. cantiere o cave) è sottratta alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo di cui al Reg (CE) 561/2006 e, pertanto, la guida del conducente in queste sedi non concorre al computo dell’attività di guida giornaliera. Tuttavia – prosegue la nota – l’attività così svolta non può essere considerata alla stregua di un riposo giornaliero o settimanale e, quindi, concorre al calcolo dell’orario di lavoro di cui al D.lgvo 234/2007. Pertanto, l’attività in questione deve essere registrata: sugli apparecchi analogici, mediante annotazioni manuali su un disco in cui sia registrata l’attività come permanenza sul lavoro (simbolo martelletti incrociati); negli apparecchi digitali, selezionando sull’apparecchio di controllo l’opzione “out of scope” o equivalente.
b) Chiarimenti sull’attestazione di attività svolte dal conducente, di cui alla Decisione della Commissione U.E del 14 Dicembre 2009.
In risposta a dei quesiti sull’attestazione di attività del conducente:
– Al numero 2) della nota ministeriale, viene affermato il concetto esposto agli inizi di questa circolare, ovvero che tale attestazione non occorre (e, quindi, non deve essere richiesta dalle Forze dell’Ordine, durante i controlli su strada) per documentare i riposi settimanali effettuati negli ultimi 28 giorni. In particolare, il Ministero afferma che per i conducenti che guidano abitualmente veicoli forniti di tachigrafo analogico, il riposo settimanale viene, di fatto, documentato dall’assenza di fogli di registrazione nelle giornate in cui è stato eseguito. Gli autisti che guidano mezzi dotati di apparecchio digitale, nel momento in cui riprendono servizio alla fine del riposo settimanale, devono confermare che il periodo intercorso tra l’estrazione della carta ed il successivo reinserimento è da considerare come riposo; tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.
– Al numero 3) si consente agli autisti che, dopo un periodo di assenza, debbano riprendere la guida da un luogo diverso dalla sede dell’azienda, di esibire una copia dell’attestazione trasmessagli via fax o e-mail.
– Al numero 7) si chiarisce che l’attestazione deve essere firmata dal legale rappresentate dell’azienda o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma . Quindi, qualunque rappresentante o preposto delegato dall’imprenditore può sottoscrivere il documento, purché persona diversa dall’autista.
– Al numero 8) si afferma che il conducente che, negli ultimi 28 giorni, abbia sempre guidato veicoli esentati dal rispetto dei tempi di guida e di riposo, non è tenuto a compilare l’attestazione per giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, l’attestazione è necessaria per giustificare lo svolgimento di attività diverse dalla guida o la conduzione di veicoli esenti quando, sempre nel sopracitato periodo temporale, il soggetto abbia condotto anche dei mezzi soggetti ai tempi di guida e riposo.
c) Computo delle attività diverse dalla guida.
Nel calcolo dell’orario di guida (e delle relative pause obbligatorie) non rientrano anche le “altre mansioni” effettuate dal conducente, le quali, invece, contribuiscono al computo dell’orario di lavoro.
d) Esibizione dei documenti attestanti il rapporto di lavoro.
Il Ministero ritiene che l’obbligo del conducente di portare a bordo la documentazione relativa al rapporto di lavoro che lo lega all’impresa, sussista solamente per il conto terzi e non per il conto proprio. Tuttavia, anche per il conto proprio, gli agenti che effettuano il controllo su strada possono richiedere l’esibizione di detta documentazione, ai sensi dell’art. 180, commi 7 e 8 del c.d.s.
e) Decurtazione dei punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente.
Si tratta dell’altro chiarimento riportato agli inizi della circolare, sul quale la Conftrasporto ha avanzato dei dubbi. Più precisamente, la nota del Ministero afferma che quando l’infrazione del c.d.s viene commessa dal conducente di un mezzo pesante in conto proprio non inquadrato nelle mansioni di autista, il punteggio non può essere sottratto dalla CQC tenuto conto che detti conducenti non hanno l’obbligo di conseguirla.
f) Sottoscrizione del documento di trasporto (D.D.T)
La sottoscrizione in originale del D.D.T non costituisce un elemento essenziale per la sua validità, a condizione che sia comunque possibile risalire all’autore del documento (es, attraverso l’apposizione di timbri o di analoghe stampigliature meccanizzate).
Cordiali saluti.
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