
LAV09186 – Oggetto: T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di agosto 2009.
17 Settembre 2009
Trasporti Internazionali.
18 Settembre 2009Obbligo del possesso della CQC per il trasporto professionale di merci.
Dal 10 settembre 2009 ? obbligatorio, per la conduzione professionale dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, essere in possesso, oltre che della normale patente di guida di categoria C o C+E, della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di cose.
Al conducente che non sar? in possesso di detta CQC, verr? applicata la sanzione prevista dal comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada, che prevede il pagamento di una somma da 155 a 624 euro, nonch? il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Si rammenta che i conducenti che possiedono la patente C alla data del 9 settembre 2009 o che alla stessa data hanno sostenuto con esito positivo l’esame di guida per il suo ottenimento, hanno diritto ad ottenere la menzionata CQC per ?documentazione?, cio? richiedendola ad un Ufficio della Motorizzazione Civile senza l’obbligo di frequentare il necessario corso di qualificazione iniziale e superare il relativo esame di valutazione. Tale diritto potranno esercitarlo sino al 5 aprile 2010, anche se saranno comunque passibili di infrazione per guida senza CQC dal prossimo 10 settembre e fino a quando non dispongano materialmente della carta di qualificazione. Oltre quella data, il conducente ?anziano? potr? ottenere la CQC solo sottoponendosi alla specifica formazione iniziale e al relativo esame.
Per tutti i ?nuovi conducenti? professionali di merci, cio? per coloro che sosterranno l’esame di guida per la patente C a partire dal 10 settembre 2009, l’ottenimento della CQC avverr? sempre previa formazione iniziale e superamento dell’esame di merito.
Riguardo quest’ultima, si fa presente che la modifica al Capo II del decreto legislativo 286/2005 che ha introdotto, accanto alla formazione iniziale ordinaria di 280 ore (260 di teoria e 20 di pratica), la formazione accelerata di sole 140 ore, non ha sinora visto l’emanazione dei decreti attuativi, che stabiliranno il programma delle ore e delle lezioni della parte teorica e di quella pratica. Decreti che la Direzione generale Motorizzazione, sentita per le vie brevi, afferma essere in via di immediata emanazione.
Per quanto attiene la data di avvio dell’obbligatoriet? della CQC, cio? il 10 settembre 2009, giova sottolineare che essendo detto termine previsto da direttiva comunitaria (art. 14, paragrafo 2, della direttiva CE 2003/59 del 15 luglio 2003) non pu? essere autonomamente rinviato dal nostro Stato, che quindi lo ha recepito e confermato pi? volte.


