
Contributi per l’acquisizione di autoveicoli euro 5 anni 2007 e 2008
6 Aprile 2009
Accise 2008
6 Aprile 2009Nota dell’Agenzia delle Dogane sull’operativit? della decadenza biennale per le richieste di rimborso, e sulle modalit? di utilizzo delle somme riconosciute.
A distanza di 6 anni, l’Agenzia delle Dogane ? tornata ad occuparsi della decadenza biennale per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, e sull’utilizzo delle somme eventualmente riconosciute.
Con una Risoluzione del 27 Novembre 2002, n. 6/d, l’Agenzia concluse per la natura ordinatoria:
- del termine del 30 Giugno di ciascun anno per la presentazione delle domande di rimborso, stabilito dall’art. 3 del D.P.R. 277/2000;
- del termine di cui al comma 3, art. 4 del D.P.R sopracitato, relativo alla scadenza del primo semestre dell’anno solare successivo per chiedere il rimborso in denaro del credito residuo dell’anno precedente.
Nella stessa Risoluzione del 2002, l’Agenzia affermava che tenuto conto di questa conclusione, gli interessati dovevano assumere a riferimento il termine di decadenza biennale previsto dal comma 2, art. 14 del D.lgvo 504 del 26 Ottobre 1995 (fissato per le richieste di rimborso relative ad accise indebitamente pagate).
Questa risoluzione ha tuttavia generato una serie di dubbi sulla decorrenza di questo biennio, e sulla possibilit? di avvalersi in compensazione degli importi cos? riconosciuti.
La nota in commento dell’Agenzia (prot. RU 29696 del 20 Marzo 2009) intende sciogliere proprio questi dubbi:
- per quanto concerne la decorrenza del biennio, l’Agenzia, alla fine di un ragionamento articolato, conclude che questa scatti dal 1 Gennaio dell’anno successivo in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio, per i quali si richiede il rimborso delle accise. In altre parole, le imprese che entro il 30 Giugno 2008 (o il 30 Ottobre dello stesso anno, per gli ulteriori 7 millesimi di ?/litro), non hanno fatto domanda per il recupero delle accise del 2007, alla luce degli ultimi chiarimenti avranno tempo per farlo fino al 31 Dicembre 2009, tenuto conto che il biennio ha inizio dal 1 Gennaio 2008. Le somme indebitamente utilizzate in compensazione, riferite a domande presentate dopo la scadenza del termine biennale, calcolato come sopra, saranno oggetto di recupero forzoso con l’applicazione dell’indennit? di mora e degli interessi previsti dall’art.3, comma 4 del Testo Unico Doganale (Decreto Legislativo 504 del 26.10.1995).
- in merito ai modi di utilizzo degli importi cos? riconosciuti, l’Agenzia ha chiarito che se il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda (fissato, ricordiamo, dal d.p.r 277/2000, Art.4) scade nell’anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione andava fatta, la compensazione non ? utilizzabile visto che lo stesso D.P.R ne ha limitato l’impiego ?all’anno in cui viene effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo di imposta considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi di gasolio rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in questione?. Quindi ? conclude l’Agenzia ? l’unica modalit? per usufruire di queste somme resta il rimborso in denaro, con la conseguenza che le dichiarazioni come sopra presentate nelle quali ? stata scelta l’opzione per il credito d’imposta, saranno considerate come istanze di rimborso in denaro.


