ASS16170 – Oggetto: deduzioni forfettarie delle imprese minori e recupero del contributo al SSN Comunicato dell’Agenzia delle Entrate.

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Roma, 5 Luglio 2016

ASS16170
SM

Oggetto: deduzioni forfettarie delle imprese minori e recupero del contributo al SSN Comunicato dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato in data odierna, ha dato il via libera alle nuove deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori, e al recupero del contributo al SSN.

DEDUZIONI FORFETTARIE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI

Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR15335 del 23.12.2015), la Legge di Stabilità per il 2016 (art.1, comma 652 della Legge 208/2015) ha rivisto l’impostazione  delle deduzioni forfettarie in esame,  prevedendo una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due precedenti (oltre il Comune ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, ed oltre tali ambiti).

Pertanto:

  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2015, ammonta a 51,00 euro per ogni giorno di effettuazione del trasporto;
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35 % dell’importo sopraindicato, per cui risulta fissata in € 17,85.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN

E’ stata confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN. Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

ASS16170

Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate