ASS15066 – Vertenza ILVA. Approvazione da parte del Senato di emendamenti a sostegno dell’autotrasporto.

Autotrasporto – ILVA

19 Febbraio 2015

NOR15067 – Contributo 2015 agli oneri di funzionamento dell’autorità garante per la concorrenza e per il mercato.

19 Febbraio 2015

Autotrasporto – ILVA

19 Febbraio 2015

NOR15067 – Contributo 2015 agli oneri di funzionamento dell’autorità garante per la concorrenza e per il mercato.

19 Febbraio 2015

Roma, 19 Febbraio 2015

ASS15066
SM

Oggetto: Vertenza ILVA. Approvazione da parte del Senato di emendamenti a sostegno dell’autotrasporto.

Nella seduta odierna, il Senato ha approvato il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 1 del 5 Gennaio 2015, sulla crisi dell’Ilva, nel quale sono state inserite disposizioni di sostegno alle imprese di autotrasporto fornitrici dell’impresa, sia sul fronte della salvaguardia dei crediti pregressi sia su quello della sospensione dei pagamenti dei tributi erariali e delle cartelle di pagamento.

In particolare, il maxiemendamento prevede in favore delle imprese di autotrasporto:
– la prededucibilità dei crediti vantati verso l’Ilva, prima dell’ammissione di quest’ultima alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, la prededucibilità avviene ai sensi dell’art. 111 del R.D 16 marzo 1942, n. 267 e ss modifiche (cd Legge fallimentare), per cui le somme ricavate dalla liquidazione dell’Ilva verranno utilizzate, in prima battuta, proprio per pagare i soggetti che, con i loro servizi, hanno garantito la continuità degli impianti produttivi dell’impresa (art.1, comma 2 bis del decreto Ilva);
– la sospensione dei termini di versamento dei tributi erariali (e delle procedure esecutive e cautelari relative agli stessi tributi) in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ilva e il 15 Settembre 2015. Detta sospensione non si applica alle ritenute che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono continuare a versare con le consuete scadenze. Vengono sospesi anche i termini di pagamento delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti non eseguiti a seguito della predetta sospensione, andranno effettuati in unica soluzione entro il 21 Dicembre 2015 (art.2, comma 8 bis del decreto Ilva);
– l’utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (fino ad un massimo di 35 mln), per agevolare l’accesso al credito delle imprese fornitrici di Ilva (art. 2 bis del decreto Ilva).

A ciò occorre aggiungere:
– la previsione, già contenuta nel testo originario del decreto Ilva (art.1, comma 7), per cui i pagamenti dei debiti compiuti dal commissario straordinario per garantire la continuità aziendale, sono sottratti all’azione revocatoria fallimentare;
– l’impegno dell’Ilva a riconoscere il pagamento anticipato, per un importo di oltre l’80%, delle fatture dei servizi di trasporto resi nei prossimi tre mesi e, per i servizi successivi, il pagamento nella misura del 60% anticipato e del 40% a 30 giorni dalle prestazioni rese.

Il testo del provvedimento approda ora alla Camera.

Cordiali saluti

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ASS15066

Emendamento