ASS12124 – Costi minimi della sicurezza. Linee guida alla stipulazione dei contratti scritti, elaborate da una delle associazioni della committenza.

SIA12123 – SISTRI. Rinvio del termine per il pagamento del contributo dal 30 aprile al 30 novembre 2012.

23 Aprile 2012

Viabilità

24 Aprile 2012

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Roma, 23 Aprile 2012

ASS12124
SM

Oggetto: Costi minimi della sicurezza. Linee guida alla stipulazione dei contratti scritti, elaborate da una delle associazioni della committenza.

Sin dal momento in cui i costi minimi della sicurezza sono diventati operativi, essi hanno ricevuto critiche non solo da larga parte della committenza ma anche dal lato dei vettori, i quali hanno mosso una serie di obiezioni che vanno dall’impossibilità di applicarli in concreto a causa della forza del committente, a quella di non cogliere il reale andamento del mercato, ecc..
Ora, a dimostrazione della bontà di questa normativa e, soprattutto, dell’attenzione all’argomento riposta da una parte della committenza, vi riportiamo di seguito alcuni passaggi significativi estrapolati dalle “Linee guida sulla stipulazione dei contratti di trasporto su strada in forma scritta”, elaborate da un’importante associazione della committenza del pianeta “Confindustria”.
– “ Considerato che è venuta meno la libera negoziazione dei corrispettivi anche per i contratti di trasporto conclusi in forma scritta, laddove l’attuale corrispettivo previsto fosse inferiore ai costi minimi di esercizio, per la classe di massa e di merce trasportata periodicamente pubblicati dal Ministero o dall’Osservatorio, è necessario monitorare l’andamento della determinazione di tali corrispettivi, al fine di aggiornare tempestivamente il contratto e evitare possibili azioni di rivalsa del vettore nonché i rischi collegati alla cd. corresponsabilità penale, nella quale si potrebbe incorrere nel caso in cui si verifichi un incidente stradale grave che coinvolga il vettore”. Quindi, secondo questa associazione,  il corrispettivo a favore del vettore previsto nel contratto scritto deve essere costantemente aggiornato ogniqualvolta, a seguito delle ultime rilevazioni dell’Osservatorio, diventi inferiore ai costi minimi della sicurezza, tenuto conto anche dei rischi in cui il committente potrebbe altrimenti incorrere, qualora il trasportatore fosse coinvolto in incidenti con morti o feriti gravi.! Nel caso la committenza incontrasse complicazioni di tipo amministrativo nella gestione di questo meccanismo, il consiglio che viene dato nello scritto è quello di far carico al vettore  di emettere, a carico del committente, un’eventuale fattura di conguaglio sui corrispettivi già riconosciuti dal committente stesso in base ai precedenti costi minimi.
– Sempre sui costi minimi, lo scritto evidenzia espressamente “la natura imperativa della norma che definisce i costi minimi”. Natura imperativa che, appunto, significa che i costi non sono derogabili mediante accordo tra le parti e che, in presenza di un’eventuale intesa in deroga, essa sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, applicandosi in automatico i costi minimi definiti dall’Osservatorio.
– A proposito dell’azione diretta in favore del sub vettore prevista dall’art. 7 ter del D.lgvo 286/2005 ed efficace dall’Agosto 2011, lo scritto in commento ritiene che possa essere esercitata nei confronti del primo committente anche quando il corrispettivo riconosciuto dal vettore/committente fosse inferiore ai costi minimi della sicurezza, in quanto:
a) ”i costi minimi rappresentano sostanzialmente una componente minima inderogabile del corrispettivo a tutela della sicurezza del trasporto (comma 4 art. 83 bis del D.L 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, che ricollega espressamente l’estensione ai contratti di trasporto in forma scritta della disciplina dei cd. costi minimi della sicurezza, all’esigenza di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi)”;
b) “la ratio della normativa di settore è quella della responsabilità condivisa dei componenti della filiera del trasporto, a fronte di violazioni della normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale, nell’ambito della quale, come detto, si annoverano anche le disposizioni sui costi minimi”

Cordiali saluti.

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