ALB16166 – Oggetto: Pedaggi 2015. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato Centrale per l’Albo. Avvio della fase di prenotazione della presentazione delle domande.

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Roma, 22 Giugno 2016

ALB16166
SM

Oggetto: Pedaggi 2015. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato Centrale per l’Albo. Avvio della fase di prenotazione della presentazione delle domande.

Facendo seguito alle precedenti informative in materia, comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 Giugno 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Centrale per l’Albo autotrasporto del 15 Giugno u.s, con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione telematica della domanda di rimborso dei pedaggi 2015 che, com’è noto, quest’anno è articolata in due fasi:

  • la prima, di prenotazione, che ha inizio dalle ore 9.00 del  22 Giugno e fino alle ore 14.00 del 13 Luglio p.v;
  • la seconda, in cui viene presentata la domanda vera e propria, con inizio dalle ore 9.00 del 21 Luglio p.v e fino alle ore 14.00 del 31 Agosto p.v.

Attenzione: questi termini hanno carattere perentorio, e devono essere rispettati a pena di esclusione dal diritto.

Riportiamo di seguito uno stralcio del contenuto del titolo II della delibera, dove sono evidenziate le formalità legate alla presentazione della domanda.

12. La presentazione delle domande avviene, a pena di inammissibilita’, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it, accessibile previa registrazione, secondo le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalita’ indicate nell’allegato manuale d’uso che e’ rinvenibile all’indirizzo internet:
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
13. La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti
:
fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all’inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, per come rilasciati dalla societa’ di gestione dei pedaggi;
fase 2: presentazione della domanda, finalizzata all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti;
14. La veridicita’ dei dati dichiarati in sede di presentazione delle domande da parte delle imprese richiedenti sono verificati tramite collegamento telematico con il database dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e, con specifico riferimento alle caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico con il CED della Motorizzazione. Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalita’ estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e societa’ consortili aventi sede nel territorio dello stato italiano, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande ad inviare all’indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della stessa.
15. La domanda, a pena di inammissibilita’, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell’azienda o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande; a tal fine, l’impresa deve dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L‘apposizione di questa firma con le modalita’ sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita’ previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita’ in atti.
16. La presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto). Al termine della presentazione della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuera’ gli opportuni riscontri. A tal fine l’impresa e’ tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
16. A pena di esclusione dal diritto, i termini della procedura di presentazione della domanda per richiedere il beneficio di cui al punto 1 sono cosi’ stabiliti:
fase 1: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del 13 luglio 2016;
fase 2: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del 31 agosto 2016
.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda i pedaggi del 2015, la determinazione del fatturato e delle percentuali di riduzione (che, naturalmente, potranno essere riviste dal Comitato Centrale, tenendo conto delle domande ammesse e dei fondi a disposizione) avverranno con le regole previste per quell’annualità dalla direttiva del MIT del 1 Settembre 2015, per cui si terrà conto dei seguenti passaggi:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:

  • 0,50 per i veicoli Euro 3;
  • 1,00 per i veicoli Euro 4;
  • 2,00 per i veicoli Euro 5;
  • 2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori.

b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato annuo delle percentuali di riduzione compensata, secondo il seguente prospetto:

FATTURATO IN PEDAGGI in €

PERCENTUALI DI SCONTO

Da 200.000 a 400.000

4,33%

Da 400.001 a 1.200.000

6,50%

Da 1.200.001 a 2.500.000

8,67%

Da 2.500.001 a 5.000.000

10,83%

Oltre 5.000.000

13%

Come già comunicatovi nella nostra nota del 25 Maggio u.s (ALB16145), a partire dai pedaggi 2016 questo metodo verrà accantonato a favore di un nuovo sistema di calcolo, in cui  le percentuali di riduzione saranno differenziate anche in relazione alla classe ecologica dei veicoli utilizzati.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura della delibera del Comitato Centrale per l’Albo del 15 Giugno e del Manuale Utente (che era già stato allegato alla nota Conftrasporto sopra citata), entrambi disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti.

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ALB16166

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