Accesso alla Professione. Dimostrazione dell’idoneità professionale

ADR 2007. Recepimento in Italia con D.M. del 3.1.2007

16 Aprile 2007

ATTENZIONE – Restituzione del Bonus Fiscale anni 92-94

16 Aprile 2007

ADR 2007. Recepimento in Italia con D.M. del 3.1.2007

16 Aprile 2007

ATTENZIONE – Restituzione del Bonus Fiscale anni 92-94

16 Aprile 2007

Con circolare n. 1/2007 del 7 febbraio 2007, il Ministero dei Trasporti ha disposto la “sanatoria” per la dimostrazione dell’idoneità professionale per le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di trasporto di cose per conto di terzi fra il 1978 ed il 31 maggio 1987, che ai sensi della normativa relativa all’accesso alla professione avrebbero dovuto dimostrarla, insieme agli altri due requisiti, entro il prossimo 17 agosto 2007.

La sanatoria, che è bene precisare non riguarda la dimostrazione dell’onorabilità e della capacità finanziaria comunque dovuta dalle citate imprese, fa leva sulla precedente normativa in materia di accesso alla professione (rappresentata dal D. Lgv. 84 del 1998 e dalle sue circolari applicative, nn. 87 del 23 aprile e 1287 del 13 ottobre 1998) ed opera solo se le impresa in questione:

– si trova nella situazione prevista dalla tale normativa;

– ha segnalato il soggetto che, unicamente al suo interno, svolgeva e svolge tuttora la funzione di direzione dell’attività di trasporto;

– non ha subìto modificazioni o trasformazioni fino ad ora (tranne quelle di cui all’art. 15 della legge 298/74).

Per fruire della sanatoria l’impresa interessata deve produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo un fac-simile allegato alla circolare, nella quale potrà anche segnalare se è titolare o meno di Licenza Comunitaria, al fine di poter dimostrare l’idoneità a svolgere trasporti internazionali.

Detta dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2007, al Ministero dei Trasporti, che istituirà una apposita Commissione di valutazione. Questa verificherà la veridicità delle dichiarazioni e provvederà a trasmettere quelle corrette, in tempo utile, alle Province o altre Autorità competenti alla verifica della dimostrazione del requisito in oggetto.

In tal modo le imprese autorizzate fra il 1978 ed il 31.5.1987 dimostrano l’idoneità professionale necessaria per poter continuare ad esercitare regolarmente la propria attività. Detta sanatoria non prevede affatto il rilascio di alcun attestato di capacità professionale in esenzione. Rilascio che non è più consentito in base alla nuova disciplina, se non previo superamento del relativo esame.

Giova peraltro segnalare che la sanatoria non opera se l’impresa non si trova nelle condizioni sopra indicate, e smette di esplicare i suoi effetti nei casi in cui l’azienda modifica la propria struttura imprenditoriale, sostituendo il soggetto segnalato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’associazione territoriale di appartenenza oppure, nel caso di possesso di licenza comunitaria, alla Conftrasporto Sezione Internazionali di Roma.