ACC17185 – Oggetto: Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite con precedenti note ministeriali.

NOR17184 – Oggetto: Decreto Legge “mezzogiorno”. Conversione in Legge. Norma a garanzia dei pagamenti dei crediti degli autotrasportatori nei confronti dell’ILVA.

3 Agosto 2017

AUMENTA LA CONDIVISIONE VERSO CONFTRASPORTO

4 Agosto 2017

NOR17184 – Oggetto: Decreto Legge “mezzogiorno”. Conversione in Legge. Norma a garanzia dei pagamenti dei crediti degli autotrasportatori nei confronti dell’ILVA.

3 Agosto 2017

AUMENTA LA CONDIVISIONE VERSO CONFTRASPORTO

4 Agosto 2017

Roma, 4 agosto 2017

ACC17185
MQ

Oggetto: Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite con precedenti note ministeriali. 

Con circolare n. 11 del 3 agosto 2017, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha provveduto ad aggiornare le indicazioni sulle modalità di dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria necessario per l’ottenimento ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

Dopo aver ricordato che dette indicazioni sono contenute nelle note ministeriali del 26 e 29 novembre 2012, nonché in quella del 24 luglio 2015, la nuova circolare ha ora chiarito, che in conseguenza delle modifiche intervenute nel testo unico bancario – TUB  (che hanno incluso gli intermediari finanziari, i confidi ed i servicer delle operazioni di cartolarizzazione nel nuovo articolo 106) , “sono da ritenersi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito d’idoneità finanziaria solo le attestazioni relative a garanzie emesse da banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti all’Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè delle c.d. “nuove finanziarie 106”) e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione”.

Non possono invece ritenersi valide le garanzie emesse dalle “vecchie finanziarie 106” o da “confidi minori”. Né – come già indicato nelle precedenti note – le polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da Compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia di assicurativa; la fidejussioni richieste alle imprese di trasporto rifiuti pericolosi; le polizze RC Auto.

Allegato alla nuova circolare viene infine riportato un nuovo modello di “Attestazione di vigenza di contratto di fidejussione”, che sostituisce il precedente allegato alla circolare 4/2015, in quanto parzialmente rivisto alla luce della modifica intervenuta nel TUB.

Nel link sottoindicato si riporta la circolare ministeriale 11 del 3 agosto 2017, con il suo allegato

Cordiali saluti.

ACC17185

circolare 11