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CIR16275 – Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle CQC. Nuovo chiarimento del MIT.
14 Dicembre 2016Roma, 14 Dicembre 2016
CIR16274
SM
Oggetto: Camere di Commercio. Versamento del diritto annuale e pubblicazione in G.U del d.lgs di riordino del sistema camerale.
Versamento del diritto annuale.
Con nota del 15 Novembre u.s, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare gli importi del diritto annuale 2017 per i soggetti iscritti al registro delle imprese, confermando la prescrizione contenuta all’art. 28, comma 1 del decreto legge 90/2014 (convertito con modificazioni nella legge 114/2014) che, a decorrere dal 2017, ha previsto una riduzione del 50%.
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MISURE FISSE DEL DIRITTO ANNUALE |
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Importi 2017 |
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| Sede | Unità locali | |
| Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale
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€ 44,00 € 100,00 |
€ 8,80 € 20,00 |
| Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
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€ 100,00 € 50,00 € 100,00 € 15,00 |
€ 20,00 € 10,00 € 20,00 |
| Imprese con sede principale all’estero | ||
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€. 55,00 | |
Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (si tratta delle società di capitali, società di persone e società cooperative), applicano al fatturato 2016 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del MISE n. 19230 del 30.3.2009 (valido anche per le imprese individuali – prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione di decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi). Di seguito, si riportano le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare nei calcoli:
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Scaglioni di fatturato |
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| Da Euro | a Euro | Aliquote | |
| 1 | 0 | 100.000 | 200,00 in misura fissa (*) |
| 2 | 100.001,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| 3 | 250.001,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| 4 | 500.001,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| 5 | 1.000.001,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| 6 | 10.000.001,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| 7 | 35.000.001,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| 8 | 50.000.001,00 | E oltre | 0,001, fino ad un massimo di 40.000 € (**) |
(*)La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 €, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che , per le imprese con fatturato fino a 100.000 €, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €.100,00
(**) l’importo massimo da versare è soggetto alla riduzione del 50%, per cui in nessun caso sarà superiore a 20.000 €
In merito alla scadenza per il versamento, ricordiamo che coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale deve essere versato al momento della presentazione della domanda di iscrizione oppure, con modello F24, entro 30 gg dalla stessa.
Decreto Legislativo n.219 del 25.11.2016 – riordino del sistema delle Camere di Commercio.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 Novembre 2016 è stato pubblicato il d.lgs 219/2016 (in vigore dal 10 Dicembre u.s) sul riordino del sistema delle Camere di Commercio, in attuazione della delega legislativa contenuta all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 (c.d. Legge Madia – vedi la nota Conftrasporto NOR15220 del 31 Agosto 2015).
Nel rimandare per gli approfondimenti del caso alla lettura del provvedimento, di seguito si riportano alcuni degli interventi previsti:
- Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali mediante accorpamenti, razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e del personale (art. 3 del d.lgs).
Le CCIAA opereranno in “nuove” circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs e, a regime, dalle disposizioni di cui al novellato art.1 (commi 5 – 5ter) della legge 580/93.
In particolare, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs, Unioncamere trasmetterà al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, in modo che il numero delle CCIAA sia ricondotto entro il numero di 60, che dovrà tener conto dei seguenti criteri:
- accorpamento delle CCIAA, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre CCIAA presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali CCIAA nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
- salvaguardia della presenza di almeno una CCIAA in ciascuna regione indipendentemente dal numero delle imprese e delle unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
- possibilità di mantenere una CCIAA in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
- possibilità di istituire una CCIAA tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nei soli casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
- possibilità di mantenere le CCIAA nelle province montane nonché le CCIAA nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico;
- necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della cd legge Madia) nonché di quelli già approvati con i decreti di cui all’art 1, comma 5, della legge 580/93 (questi ultimi potranno essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite delle 60 CCIAA).
Entro i 60 giorni successivi, il Ministro dello sviluppo economico provvederà, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, alla istituzione delle nuove CCIAA e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra indicati. Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previste dalle disposizioni a regime, contestualmente introdotte dal novellato art. 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della L. 580/93.
- Ridefinizione dei compiti e delle funzioni (artt. 1 e 2 L. 580/1993, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b del d.lgs.)
Tra le funzioni che le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, sono chiamate a svolgere nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, segnaliamo:
- la pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle imprese, del REA e degli altri Registri e Albi attribuiti alle CCIAA per legge;
- la formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, in cui sono raccolti i dati relativi alla costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa;
- la funzione di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e i documenti per l’esportazione;
- sostegno alla competitivita’ delle imprese e dei territori tramite attivita’ d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonche’ collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative.
- Organi delle CCIAA: il Consiglio
Tra gli organi delle CCIAA, ci soffermiamo ad esaminare il Consiglio (artt.10-12 della legge 580/1993, inserito dall’art.1, comma 1, lett. i-m del d.lgs). In particolare, il decreto ha ridefinito le fasce di imprese da prendere a riferimento per individuare il numero dei Consiglieri delle singole CCIAA (si passa dalle attuali 3 a 2 sole fasce) e, precisamente:
- sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
- oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.
In merito alla costituzione del Consiglio il nuovo comma 2 dell’art. 12 della Legge 580/1993 stabilisce che le designazioni da parte delle organizzazioni di categoria avvengano in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività, nell’ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio interessata. Per il calcolo degli indicatori di rappresentatività, sono presi in considerazione i soli associati che, nell’ultimo biennio, abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico (le soglie al di sotto delle quali la quota viene ritenuta simbolica, saranno decise con successivo decreto del MISE). La stessa norma prescrive il deposito, presso la CCIAA, degli elenchi degli associati da parte delle organizzazioni interessate ad esprimere un rappresentate in Consiglio, per lo svolgimento delle opportune verifiche; a tal fine, i dati degli elenchi verranno trasmessi ad una piattaforma telematica predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio, alla quale potranno accedere anche i soggetti legittimamente interessati con procedure che ne garantiscano l’identificazione.
Per evitare fenomeni distorsivi della rappresentanza, il comma 3 dell’art 12 della Legge prevede che le imprese iscritte in più associazioni vengano considerate con un peso proporzionalmente ridotto.
I testi della circolare del MISE sul pagamento del diritto annuale e del d.lgs di riordino delle Camere di Commercio, sono disponibili ai link sottotindicati.
Cordiali saluti.
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