
NOR16205 – Oggetto: Porti. Decreto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione autorità portuali. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1 Settembre 2016
CIR16207 – Oggetto: Certificato di assicurazione obbligatoria r.c.a. Nota del Ministero dell’Interno.
2 Settembre 2016Roma, 2 Settembre 2016
CIR16206
SM
Oggetto: tempi di guida e di riposo. Non sanzionabilità del mancato utilizzo del modello di controllo delle assenze del conducente – nota del Ministero dell’Interno.
Con circolare del 1 Settembre u.s (prot. 300/A/5933/16/111/20/3), la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fornito precise istruzioni ai propri operatori, affinché non vengano più sanzionate le violazioni legate al modello di controllo delle assenze del conducente, previste dall’art. 9, commi 4 e 5 del d.lgs 144/2008. Si tratta, com’è noto, della sanzione pecuniaria prevista dalle predette norme (da un minimo di 155 € ad un massimo di 621 €), nei confronti:
- del conducente, in caso di assenza a bordo del veicolo, incompletezza o alterazione di questo modello;
- dell’impresa, che non conservi il modello per un anno dalla scadenza del periodo di riferimento.
In questo modo, il Ministero ha spazzato via tutti i dubbi residui sul punto, conformandosi all’orientamento espresso nel Luglio scorso dalla Commissione U.E, attraverso la nota di chiarimento n. 7; nota con la quale ha invitato gli Stati membri ad accettare il citato modello, per giustificare le assenze del conducente per le quali ne è stato previsto l’impiego dalla direttiva comunitaria 2006/22, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare coloro che ne fossero sprovvisti (vedi la nota Conftrasporto EUR16193 del 27 Luglio u.s).
Ciò nonostante, in una prospettiva di collaborazione con le forze di Polizia, le imprese possono comunque scegliere di continuare ad avvalersi del modello per motivare le assenze del conducente nel periodo oggetto di controllo su strada (ricordiamo: giornata in corso e 28 giorni precedenti), fermo restando che, come già scritto, la mancanza a bordo (o nei locali dell’azienda) non verrà più sanzionata.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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