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29 Marzo 2016
INP16089 – Oggetto: Lavoro. Istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Nota dell’Inps.
31 Marzo 2016Roma, 29 Marzo 2016
CIR16088
SM
Oggetto: Codice della strada. Circolare del Ministero dell’Interno sulla nuova Legge in materia di omicidio stradale.
Com’è noto, dal 25 Marzo u.s sono in vigore le nuove disposizioni in materia di omicidio stradale colposo e di lesioni personali stradali colpose gravi e gravissime, contenute nella Legge n. 41 del 23 Marzo 2016. A questo proposito, sempre lo scorso 25 Marzo la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emanato una circolare per garantire un’uniforme applicazione delle nuove norme sul territorio. In particolare, la nota degli Interni riepiloga le novità introdotte dalla Legge (rispetto alle quali rinviamo gli interessati alla lettura della circolare Conftrasporto NOR16064 del 3 Marzo scorso, che contiene un’analisi dettagliata), soffermandosi poi su alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, tra i quali segnaliamo i seguenti:
- In merito alle condotte che determinano un aggravamento di pena, previste dall’art. 589 bis, comma 5 (omicidio stradale) e 590 bis comma 5 (per le lesioni personali) del codice penale, per quanto riguarda:
- l’eccesso di velocità (in città, velocità pari o superiore al doppio del consentito, e comunque non inferiore a 70 Km/h; su strade extraurbane, velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto al limite consentito), la velocità osservata dal veicolo al momento dell’impatto può essere ricavata da qualsiasi strumento tecnico, anche se non omologato a tal fine. In particolare, questi strumenti comprendono anche le scatole nere installate dalle compagnie assicurative, e le centraline che governano l’attivazione dell’airbag. Per i mezzi pesanti, il dato della velocità può essere ricavato dal tachigrafo, al cui scarico può provvedere anche la polizia giudiziaria (non essendo atto irripetibile) che, in tal caso, dovrà conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio.
- l’attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, viene richiamata la necessità di acquisire le testimonianze di altri utenti della strada e le risultanze video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.
- l’inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci, se commessa su una strada extraurbana principale o in autostrada (dove è sempre vietata), l’aggravante si configura quando l’inversione sia stata compiuta in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata.
- L’arresto in flagranza di reato è stato previsto per tutte le ipotesi di omicidio stradale (compresa quella base) e per le lesioni personali stradali aggravate (in presenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti o delle altre fattispecie elencate dall’art. 590 bis, comma 5, c.p). Per il reato di omicidio stradale, l’arresto è obbligatorio nei confronti dei conducenti in stato di ebbrezza grave (per i conducenti professionisti, in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti. Per potervi procedere, occorre conoscere immediatamente gli esiti degli esami eseguiti sul conducente per accertare queste condizioni; qualora ciò non fosse possibile, è comunque consentito disporre l’arresto facoltativo. A differenza delle lesioni personali, nell’omicidio stradale l’arresto in fragranza è previsto anche per il conducente autore del reato che si sia fermato a prestare soccorso.
- Tutte le ipotesi delittuose previste nei nuovi artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali gravi e gravissime) c.p, appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d’ufficio. Diversamente, le lesioni personali lievi e lievissime (art. 590 c.p) continuano ad essere perseguibili a querela di parte, e la competenza a giudicarle spetta al Giudice di Pace.
- Per quanto riguarda l’aggravante della guida di un veicolo privo di copertura assicurativa (art. 589 bis, comma 6 e art. 590 bis, comma 6, c.p), si configura solo se il mezzo è condotto dal proprietario responsabile del reato.
- In merito alla sospensione provvisoria della patente (fino ad un massimo di 5 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva – art. 223, comma 2, quarto periodo c.d.s), il Prefetto può decretarla in attesa della definizione del procedimento penale, qualora sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità del conducente che, precisa la circolare, devono essere forniti dall’organo di Polizia che ha eseguito i rilevamenti del sinistro.
- Sul ritiro immediato della patente, la nota evidenzia che si tratta di una misura applicabile soltanto se, dai dati raccolti dagli agenti durante le rilevazioni del sinistro, “sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell’incidente”; diversamente, gli agenti devono limitarsi a trasmettere gli atti al Prefetto il quale, a sua volta, deciderà se sospendere la patente in via cautelativa. In caso di coinvolgimento di più conducenti, il ritiro immediato del titolo di guida è possibile solo se, sulla base dei dati raccolti nel luogo dell’incidente, emerga senza ragionevole dubbio una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente sottoposto alla misura; infatti, qualora emergessero le responsabilità di più soggetti, gli agenti non possono procedere al ritiro immediato della patente ma, anche in questo caso, devono trasmettere gli atti al Prefetto per le valutazioni di sua competenza.
- Sempre nell’omicidio stradale e nelle lesioni personali gravi o gravissime, il nuovo art. 359 bis c.p.p prevede che quando il conducente non intenda sottoporsi agli accertamenti del caso e, tuttavia, si abbia fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell’accertamento possa derivare un pregiudizio grave o irreparabile per le indagini, la polizia giudiziaria possa ottenere dal Pubblico Ministero l’autorizzazione ad effettuare un prelievo coattivo. Una volta concessa questa autorizzazione (anche oralmente, con successiva conferma per iscritto e convalida del giudice, da richiedere nelle 48 ore successive), gli ufficiali di polizia giudiziaria accompagnano l’interessato al più vicino presidio ospedaliero; in presenza di un ulteriore rifiuto ad eseguire gli accertamenti, si provvede all’esecuzione coattiva delle operazioni limitando, ove necessario, la libertà della persona per il tempo occorrente, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’art. 224 bis del c.p.p.
Il testo della nota del Ministero, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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