
CIR16028 – Oggetto: Pagamento dei diritti doganali. Obbligo di utilizzo del bonifico dal 1 Febbraio 2016. Istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.
20 Gennaio 2016NOTIZIE DAL TERRITORIO: COORDINAMENTO FAI NA-SA-AV-CE-RM
21 Gennaio 2016Roma, 20 Gennaio 2016
CIR16029
SM
Oggetto: Codice della strada. Decorrenza del divieto di ottenere una nuova patente, in caso di revoca per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti. Ulteriori chiarimenti del MIT.
Com’è noto, con circolare del 18 Giugno 2015, prot. 14549 (commentata con la nota Conftrasporto CIR15184 del 19 Giugno 2015), il Ministero dei Trasporti ha affermato che il comma 3 ter dell’art. 219 del c.d.s ( il quale prescrive che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato”), deve essere interpretato nel senso che:
- il triennio, trascorso il quale è possibile ottenere una nuova patente di guida, decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
- nel triennio in esame non si può includere il periodo in cui la patente è rimasta sospesa in via cautelativa.
Con circolari del 21 Dicembre 2015 (prot. 29675) e del 18 Gennaio 2016 (prot. RU/938), il MIT ha reso noto che questo orientamento è stato confermato con due ordinanze adottate dai Tribunali di Firenze e Como, nelle quali è stato affermato che:
- “il decorso del termine presuppone il passaggio in giudicato della condanna penale, poiché solo dopo il passaggio in giudicato l’accertamento del reato è definitivo e, quindi, può dirsi effettivamente compiuto… se il legislatore avesse voluto far riferimento all’accertamento di polizia, avrebbe, certamente, utilizzato espressioni diverse , quali “infrazione”, “violazione ”, “consumazione dell’illecito” et similia”.
- “il termine decorre dalla condanna penale irrevocabile e non dal provvedimento prefettizio , poiché questo è meramente esecutivo”.
I testi delle due note ministeriali, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti
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