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8 Gennaio 2016Roma, 8 Gennaio 2016
SPE16009
SM
Oggetto: Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra. Effetti sugli operatori titolari di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
Segnaliamo che il Regolamento (UE) n.517 del 16 Aprile 2014 sui gas fluorati ad effetto serra (in vigore dal 1 Gennaio 2015, che abroga il precedente Regolamento 842/2006), prevede degli obblighi nei confronti degli operatori che utilizzano apparecchiature contenenti i predetti gas in quantità pari o superiori a 5 ton di CO2 equivalente; tra queste apparecchiature, segnaliamo che l’art. 4, par. 2 del Regolamento ha incluso le celle frigorifero di autocarri di massa superiore alle 3,5 ton e i rimorchi frigorifero.
Gli obblighi consistono:
- nel far sottoporre queste apparecchiature a controlli periodici da personale abilitato, per accertare la presenza di eventuali perdite (art. 4.1 del Regolamento). L’art. 4.3 prevede delle cadenze diverse per queste verifiche (da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici mesi – termini raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento delle perdite), a seconda delle tonnellate equivalenti di CO2 di gas fluorati ad effetto serra contenuti nell’apparecchiatura. A questo proposito, segnaliamo che una delle novità introdotte dal Regolamento, consiste nel misurare l’fgas in base alle tonnellate di CO2 equivalente e non più sul quantitativo in Kg presente nel circuito; per la conversione può essere utilizzata la tabella allegata alla circolare.
- Nella tenuta di un apposito registro per ciascuna di questa apparecchiature, con le informazioni richieste dall’art. 6. Anche questo registro viene rilasciato da personale abilitato.
Per personale abilitato, si intendono le imprese o i privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” (visualizzabile sul sito www.fgas.it), titolari di apposito certificato rilasciato dagli organismi abilitati dal Ministero dell’Ambiente.
Quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori inadempienti, si applicano quelle previste dal d.lgvo 26/2013, tra le quali segnaliamo i seguenti importi:
- da 7.000 a 100.000 € per non aver ottemperato agli obblighi di controllo delle perdite;
- da 10.000 a 100.000 € per coloro che non si avvalgano di persone in possesso del pertinente certificato, anche nelle attività di riparazione delle perdite;
- da 7.000 a 100.000 € per irregolarità relative alla tenuta dei registri.
Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
I testi del Regolamento 517/2014 e della tabella di conversione CO2/Kg sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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