LAV15262 – Oggetto: Jobs Act. Riforma degli ammortizzatori sociali.

ALB15261 – Oggetto: Pedaggi 2014. Pubblicazione in gazzetta della delibera del Comitato Centrale per la richiesta dei rimborsi.
6 Ottobre 2015
1° FORUM INTERNAZIONALE DI CONFTRASPORTO
6 Ottobre 2015

Roma, 6 ottobre 2015

LAV15262
SLM

Oggetto: Jobs Act. Riforma degli ammortizzatori sociali.

Dopo aver informato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed aver analizzato i punti salienti degli ultimi quattro decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act (cfr. circolare LAV15250 del 28 settembre u.s.), si ritiene utile approfondire la nuova disciplina dettata in materia di ammortizzatori sociali, per i quali dal 24 settembre 2015 sono in vigore alcune significative modifiche. Si rimane in attesa delle circolari esplicative da parte dell’Inps.

Sia la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) che la Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) riguardano i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Entrambe hanno una durata massima pari a 24 mesi nel quinquennio mobile, con le differenze, nel caso della CIGS, sotto specificate.

Il contributo assicurativo rimane invariato nella misura dello 0,90%, ma si aggiunge un contributo addizionale commisurato all’effettivo utilizzo nella misura di: 9% fino alle 52 settimane, 12% dalle 52 alle 104 settimane, 15% oltre le 104 settimane, calcolati adesso sulla base della effettiva retribuzione persa dal lavoratore.

CIGO

Per richiedere la cassa integrazione ordinaria cambiano le modalità e le tempistiche: le richieste andranno indirizzate direttamente alla sede INPS competente (non più alle Commissioni provinciali) entro i 15 giorni successivi all’astensione (non più entro il 25° del mese successivo all’astensione).

Rispetto ai tempi di erogazione, per le richieste presentate a partire dal prossimo 1° novembre, passano a 30 giorni.

CIGS

La cassa integrazione straordinaria viene concessa esclusivamente alle aziende che conservino reali prospettive di continuazione o ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per poterne fare richiesta le causali sono:

– riorganizzazione aziendale
– crisi aziendale (esclusa la cessazione dell’attività produttiva)
– contratto di solidarietà

Nel caso di crisi aziendale la durata massima è di 12 mesi. Negli altri due casi è invece di 24 mesi.

Per le sole causali di riorganizzazione e crisi non sarà più possibile la sospensione dei lavoratori a zero ore. A partire da settembre 2017 sarà autorizzata la sospensione dell’attività massima pari all’80% delle ore lavorabili.

FONDI DI SOLIDARIETA’

Da gennaio 2016 è previsto l’obbligo di iscrizione ai Fondi di solidarietà per le pmi che superano il numero di 5 dipendenti, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.

Il trattamento riconosciuto coincide con un assegno di solidarietà, per un massimo di 12 mesi nell’arco di un biennio mobile.

Si fa riserva di tornare sull’argomento quando si avranno ulteriori specifiche.

Cordiali saluti.

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LAV15262