
LAV15213 – Oggetto: Contratto di lavoro a tutele crescenti. Comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione. Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro.
28 Luglio 2015
Deduzione forfettaria delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori
30 Luglio 2015Roma, 30 Luglio 2015
SPE15214
SM
Oggetto: Trasporti eccezionali. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti, in merito alla Direttiva n. 4214 del 10 Settembre 2014.
Com’è noto, il D.P.R n. 31 del 12 Febbraio 2013 ha introdotto significative novità alle disposizioni del Regolamento di esecuzione del codice della strada in materia di trasporti eccezionali (D.P.R. 285/1992 e ss. modifiche). Queste nuove disposizioni erano già state approfondite dal Ministero dei Trasporti con due direttive, l’ultima delle quali (la direttiva n. 4214 del 10 Settembre 2014, commentata con la circolare Conftrasporto SPE14290 del 15 Settembre) ha generato alcune interpretazioni divergenti sul territorio. Proprio per questo motivo, il Ministero è ritornato sull’argomento con la direttiva n. 3756 del 27 Luglio u.s, fornendo, tra gli altri, i seguenti chiarimenti:
1. Preavviso di transito.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento, gli enti proprietari della strada hanno facoltà di richiedere il preavviso di transito nei trasporti che richiedano la scorta o che eccedano i limiti di massa dell’art. 62 c.d.s. Il preavviso è diretto a tutelare le infrastrutture stradali e la sicurezza della circolazione, compresi i controlli su strada di competenza degli organi di polizia stradale. Esso deve contenere la conferma esplicita di aver nuovamente accertato la percorribilità dell’intero percorso, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del Regolamento.
2. Comodato d’uso e locazione. Autotrasporto internazionale
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dei Trasporti in materia di locazione e di comodato dei mezzi pesanti (contenuti nella nota ministeriale prot. 5681 del 16 Marzo 2015, sulla quale vedi la circolare Conftrasporto CIR15095 del 19 Marzo), il paragrafo 7 della direttiva del 10 Settembre 2014 è stato interamente riscritto. In pratica, la locazione senza conducente e il comodato d’uso (i quali, come precisa la nota, si applicano anche alle cooperative e ai consorzi) sono consentiti anche per i veicoli eccezionali, nel rispetto delle formalità dettate nella citata circolare del 16 Marzo 2015. Pertanto:
a) i relativi contratti devono essere redatti in forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
– nome dell’impresa locatrice/comodatrice e di quella locataria/comodataria;
– data e durata del contratto;
– dati identificativi del veicolo locato/comodato;
b) il contratto deve essere registrato nei casi previsti dalla citata circolare prot. 5681 del 16 Marzo (che richiede espressamente questo adempimento per il comodato).
c) copia del contratto deve essere tenuta a bordo del mezzo;
d) la durata dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto.
In caso di rinnovo tacito e automatico, alla scadenza dovrà essere prodotta la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, comprovante l’avvenuta annotazione del rinnovo. La registrazione è altresì richiesta per qualsiasi modificazione degli elementi essenziali del contratto.
Per quanto riguarda l’autotrasporto internazionale, per la parte che interessa il territorio italiano, sono abilitati a chiedere il rilascio dell’autorizzazione al t.e. gli operatori in possesso dei titoli necessari (licenza comunitaria, autorizzazione bilaterale o CEMT).
3. Autorizzazioni singole e multiple.
• 3.1) descrizione, massa e dimensioni del carico.
L’art. 14, comma 7 del Regolamento stabilisce che nella domanda di rilascio delle autorizzazioni singole e multiple, occorre inserire una “precisa descrizione del carico”, mentre lo schema grafico longitudinale deve riportare la “configurazione del veicolo o complesso di veicoli, con il suo carico”. Per quanto riguarda la “precisa descrizione del carico”, con essa si intende una descrizione delle caratteristiche del carico, ossia la sua tipologia, la sua massa, le sue dimensioni e quelle dell’eventuale imballaggio (le quali, precisa la nota, non possono determinare il superamento dei limiti previsti all’art. 10, c.2, lett. b del c.d.s e dall’art. 13, c. 9 del Regolamento). In merito alla “configurazione del veicolo”, si intende una rappresentazione riconducibile alla tipologia del carico trasportato, e non solo la semplice schematizzazione dei limiti del suo ingombro. Se il proprietario della merce non coincide con il committente del trasporto, l’ente autorizzante può rivolgersi direttamente al primo per chiedere conferma della tipologia, massa e dimensioni del bene da trasportare; a tal fine, il richiedente l’autorizzazione deve indicare il nominativo del proprietario, un suo recapito telefonico e l’indirizzo e mail.
• 3.2) individuazione del committente, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di peso di cui all’art. 14, c.7, punto B), lett. b) del Regolamento.
L’art.14, comma 7, punto B, lett. b) del Regolamento prevede che nelle domande di autorizzazione (singole e multiple) per trasporti eccezionali per massa, il committente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la massa del carico. La nuova direttiva precisa che con il termine committente può intendersi, secondo i casi, il proprietario o il produttore della cosa da trasportare ovvero l’importatore o l’esportatore o lo spedizioniere. La dichiarazione deve essere allegata all’autorizzazione, archiviata in copia presso l’ente autorizzante e trasmessa in copia agli altri enti interessati al transito, per le verifiche di competenza. Vengono inoltre richiamate le responsabilità concorsuali dei soggetti della filiera del trasporto, per le sanzioni amministrative previste agli artt. 10, 61, 62, 164 e 167 c.d.s
• 3.3) Origine e destinazione del trasporto.
Nella domanda di rilascio occorre specificare il percorso interessato al transito, caratterizzato da origine e destinazione (compresi gli indirizzi di carico e di scarico), anche quando includa strade di competenza di altri enti proprietari o concessionari.
4. Mezzi d’opera.
Per quanto riguarda i mezzi d’opera, la direttiva considera tali quelli che effettuano il trasporto dei materiali indicati dall’art. 54, c.1, lett. n) del c.d.s, o di quelli assimilati indicati dall’art.11, c.2 della Legge 454/1997, con annotazione di questa classificazione sulla carta di circolazione. La direttiva chiarisce che il pagamento dell’indennizzo d’usura ex art. 34, comma 1 del c.d.s, costituisce sempre un presupposto imprescindibile per la circolazione dei mezzi d’opera per cui, in mancanza, non possono essere rilasciate autorizzazioni al trasporto.
Per i complessi mezzi d’opera con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, l’art. 13, comma 2, punto B, lett.b) del Regolamento prevede la possibilità di richiedere un’autorizzazione periodica nel rispetto delle masse ivi specificate (72 ton, ovvero 56 ton se il complesso è formato da motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera). In tal caso:
– per il veicolo trainante è dovuto l’indennizzo d’usura ex art. 34, c.1 del c.d.s;
– per il veicolo trainato:
„« sulla viabilità ordinaria è dovuto l’indennizzo per la maggiore usura, calcolato in maniera convenzionale ai dell’art. 18, comma 5, lett. b del Regolamento;
„« sulla viabilità autostradale si applica l’indennizzo per la maggiore usura determinato in modo analitico ai sensi dell’art. 18, c.1 ovvero c.3 del Regolamento.
All’atto della richiesta dell’autorizzazione al t.e. e in prossimità della scadenza della tassa di possesso, gli enti proprietari sono chiamati ad attivare le procedure per il controllo del pagamento dell’indennizzo d’usura ex art. 34 c.d.s, acquisendone copia dell’avvenuto versamento.
5. Tipologia di assi/pneumatici.
La direttiva richiama gli enti proprietari alla puntuale applicazione dei riquadri numerati della Tabella I.3, art. 18 del Regolamento, ricordando che le condizioni di equivalenza tra pneumatici sono dettate dalle case costruttrici nel rispetto delle norme di settore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura della direttiva che è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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