
Questione Sicilia
11 Maggio 2015MONDAY OUTLOOK 11/05/2015
12 Maggio 2015Roma, 12 Maggio 2015
CIR15139
SM
Oggetto: semplificazione delle operazioni doganali. Sdoganamento anticipato in mare e creazione di corridoi ferroviari controllati. Note dell’Agenzia delle dogane.
Prosegue l’attività di semplificazione delle operazioni doganali da parte dell’Agenzia delle Dogane, in cui si inquadra anche la creazione dei corridoi cd “fast corridor”, controllati dalla Piattaforma logistica nazionale per la movimentazione, su strada, di container dal punto di sbarco sino al magazzino di temporanea custodia di un nodo logistico di destinazione (vedi la circolare Conftrasporto CIR15119 del 15 Aprile u.s).
Con due note del 5 Maggio u.s, l’Agenzia ha infatti accelerato la sperimentazione di altri due strumenti: si tratta dello sdoganamento anticipato in mare e della creazione, a titolo sperimentale, di corridoi ferroviari controllati.
Quanto allo sdoganamento in mare, con la nota n 53187 l’Agenzia delle Dogane ha integrato le istruzioni contenute nella precedente informativa in tema (la n. 63077/14, che viene integralmente sostituita da quella in esame), alla luce degli esiti della sperimentazione avviata in 15 porti e dell’avvio dello Sportello unico doganale. Lo sdoganamento in mare è applicabile quando si verifichino le seguenti condizioni: nave monitorata; attivazione dello Sportello unico doganale presso l’Ufficio delle dogane competente sull’area portuale; utilizzo delle procedure telematiche per la gestione della Temporanea custodia (sintetizzate nella nota in esame) da parte dei terminal che curano le operazioni di sbarco e la movimentazione dei container. Le Direzioni territoriali delle Dogane interessate alla sperimentazione dovranno redigere uno schema standard di disciplinare (utilizzando quello allegato alla nota in esame), insieme alla locale Autorità marittima, e trasmetterlo all’attenzione dell’ Agenzia per l’approvazione.
Quanto alla sperimentazione di corridoi controllati ferroviari, per la movimentazione di container dal porto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo logistico di destinazione, con la nota 53313 le Dogane hanno dettato le opportune istruzioni che costituiscono un ampliamento di quelle contenute nella nota 67703/2011, sulla movimentazione di container tra i porti e i magazzini di temporanea custodia situati nei cosiddetti retroporti. Tra le condizioni per attivare la procedura, segnaliamo: la presenza di un contratto unico di trasporto che includa la tratta coperta dal corridoio controllato; l’esistenza di un nodo logistico di destinazione con presidi di altre amministrazioni per attuare gli stessi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco (in alternativa, il Gestore del viaggio deve garantire che, per le merci inoltrate nel corridoio, non occorrono controlli di altre amministrazione o che essi siano stati espletati).
I testi delle due note sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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