Roma, 23 Aprile 2015
FIS15124
SM
Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2015.
Com’è noto, l’art. 37, comma 6, lett b) del Decreto Legge 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011), ha previsto un contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, a carico dei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”, comprese le attività di trasporto di merci su strada (Codice Ateco 49.41.00).
Con delibera dell’Autorità dei Trasporti n° 78/2014, e con il successivo D.P.C.M di approvazione del 2 Aprile 2015, sono state determinate le formalità legate al versamento di questo contributo, per l’anno 2015. Occorre subito precisare che è stata posticipata al 29 Maggio p.v la scadenza originaria del 30 Aprile 2015 per il versamento dei primi due terzi, visto il ritardo con cui l’Autorità ha potuto divulgare i contenuti del D.P.C.M sopra citato; per il versamento del saldo, invece, resta ferma la scadenza del 30 Novembre 2015.
Rispetto al 2014, sono state apportate delle modifiche nella determinazione del contributo e,inoltre, sono stati introdotti dei nuovi obblighi di comunicazione successivi al versamento.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Per le imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica, il contributo ammonta allo 0,2 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato (per tutti gli altri soggetti, la misura è dello 0,4 per mille). Questa riduzione è stata giustificata dall’Autorità, tenuto conto del “considerevole numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo”. Ricordiamo che sull’inclusione delle imprese di trasporto tra gli obbligati al pagamento è in corso un contenzioso con l’Autorità, di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato atto nelle premesse al D.P.C.M e che la stessa Presidenza, prossimamente, dovrà risolvere.
A differenza dello scorso anno, non è più prevista l’esenzione per le imprese con fatturato inferiore a €. 80.000.000; al suo posto, è stato prevista una nuova esenzione per gli importi contributivi non superiori a 6.000 €, per cui se la somma da versare non supera questa soglia, l’impresa non deve pagare nulla.
TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO.
Come già anticipato, quest’anno il versamento dei primi due terzi deve avvenire entro il 29 Maggio p.v, mentre per la restante parte la scadenza è quella del 30 Novembre. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621. Nella causale del versamento devono essere specificati: a. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2015”); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato. Facciamo presente che l’art. 3 della delibera del 27 Novembre 2014 riporta delle coordinate bancarie e un’Agenzia diversa. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che l’Autorità, attraverso il proprio sito internet, possa fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento; poiché le coordinate bancarie prima indicate sono state riportate dalle stessa Autorità sul suo internet (http://www.autorita-trasporti.it/2015-contributo-per-il-funzionamento-dellautorita/), riteniamo che si debba far riferimento a queste ultime.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 maggio 2015 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 30 novembre 2015 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto
COMUNICAZIONI.
Un’altra novità è quella dell’introduzione di alcuni adempimenti successivi al pagamento. In particolare:
– entro il 29 Maggio p.v i soggetti tenuti al contributo devono accedere all’area riservata del sito internet dell’Autorità per comunicare:
• l’avvenuto pagamento dei due terzi del dovuto;
• i dati anagrafici ed economici, integrando la dichiarazione di versamento predisposta dall’Autorità attraverso il servizio disponibile all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it/default.aspx , accessibile tramite le credenziali assegnate dall’Autorità stessa ovvero ottenute in fase di registrazione. Nella dichiarazione deve essere indicato il soggetto obbligato al versamento, gli estremi, la misura e la data di pagamento, i contatti interni, il valore del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera n. 78/2014 e utilizzato per il calcolo del contributo. La dichiarazione dovrà essere firmata: a) dal legale rappresentante del soggetto; b) dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società per attestare i dati economici dichiarati ed inviata all’indirizzo PEC dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di versamento sono disponibili sul sito dell’Autorità nella sezione Area riservata. In caso di mancata o tardiva comunicazione, nonché nel caso in cui nel modello telematico vengano dichiarati dati non rispondenti al vero, l’Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.
– Entro il 30 Novembre p.v, occorre comunicare all’Autorità il versamento del saldo.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata al versamento del contributo del sito internet dell’Autorità dei Trasporti http://www.autorita-trasporti.it/2015-contributo-per-il-funzionamento-dellautorita/.
I testi della delibera dell’Autorità n. 78/2014 e del D.P.C.M del 2 Aprile 2015, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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