ASS15094 – Oggetto: Idoneità finanziaria. Dimostrazione tramite la polizza di responsabilità professionale. Risposta del Ministero dei Trasporti a quesito della Conftrasporto.

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Roma, 17 Marzo 2015

ASS15094
SM

Oggetto: Idoneità finanziaria. Dimostrazione tramite la polizza di responsabilità professionale. Risposta del Ministero dei Trasporti  a quesito della Conftrasporto.

In risposta ad un quesito formulato dalla Conftrasporto, con nota n. 5686 del 16 Marzo u.s la Divisione 3 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti ha meglio precisato la portata del capoverso della circolare prot. 1807 del 28 Gennaio u.s (commentata con la circolare Conftrasporto CIR15044 del 29 Gennaio), in cui è scritto: “si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1 Gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusivo di successivo tacito o espresso rinnovo”.

Nonostante ambienti ministeriali avessero, in un primo momento, avvalorato l’ipotesi che questa deroga fosse interpretabile in maniera estensiva (riconoscendola, quindi, alle imprese che nel 2014 si erano avvalse della polizza di responsabilità professionale per dimostrare la capacità finanziaria, a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori), il Ministero ha ora svolto ulteriori approfondimenti – anche su sollecitazione della scrivente che reclamava chiarezza sul punto – , ed è pervenuto ad una conclusione più restrittiva.
In altre parole, il Ministero ritiene che per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori ed autorizzate all’esercizio della professione al 31 Dicembre 2014, l’utilizzo della polizza di responsabilità professionale anche per il 2015 vada riconosciuto soltanto a quelle per le quali “l’anno 2014 è stato il primo anno di esercizio in quanto in esso si sono iscritte all’Albo e hanno conseguito l’autorizzazione all’esercizio della professione” e che, in quell’anno, hanno dimostrato l’idoneità finanziaria tramite questo strumento; diversamente, la polizza non è utilizzabile per il 2015 dalle imprese di autotrasporto che, sebbene se ne siano avvalse lo scorso anno, risultano iscritte all’Albo prima del 2014.

Il Ministero è giunto a questa conclusione tenendo conto che l’impiego di questo strumento rappresenta un’eccezione che la Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 251 della Legge 190/2014) ha espressamente delimitato alle imprese nuove iscrittesi all’Albo per la prima volta quest’anno, per i primi due anni di attività; pertanto, prosegue il Ministero, l’esigenza di stabilire una parità di trattamento si avverte solamente rispetto alle imprese nuove del 2014 che, come già scritto, per quell’anno hanno dimostrato l’idoneità finanziaria con la polizza di responsabilità professionale, permettendo a queste ultime di potersene avvalere per un altro anno – dunque fino al termine del 2015 .

Il testo della nota del Ministero, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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ASS15094

Nota ministeriale