FIS15022 – Oggetto: Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 sull’esecuzione dei rimborsi IVA.

NOR15021 – Accordo per il credito 2013. Proroga al 31 marzo 2015.

12 Gennaio 2015

FIS15023 – Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 sulle altre novità del provvedimento.

12 Gennaio 2015

NOR15021 – Accordo per il credito 2013. Proroga al 31 marzo 2015.

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FIS15023 – Riforma fiscale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 sulle altre novità del provvedimento.

12 Gennaio 2015

Roma, 12 Gennaio 2015

FIS15022
SM

OGGETTO: Riforma fiscale. Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 sull’esecuzione dei rimborsi IVA.

Tra le novità apportate dal Decreto Legislativo in materia di semplificazione fiscale (Decreto Legislativo 175 del 21 Novembre 2014, commentato con la circolare Conftrasporto FIS14360 del 1 Dicembre scorso), vi sono quelle in materia di rimborsi IVA attuate con la modifica dell’art. 38 bis del D.P.R 633/1972. Su questo tema, con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle novità più importanti della nuova disciplina, ovvero:
– linnalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dellammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
– la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o unistanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
– la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
– la decorrenza del termine di tre mesi per lesecuzione dei rimborsi, anticipata alla data di presentazione della dichiarazione, con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Nel rinviare ad un’attente lettura della nota delle Entrate (suddivisa in due parti), di seguito se ne evidenziano alcuni passaggi significativi.

PARTE I

– RIMBORSI FINO A 15.000 EURO
I rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione per i rimborsi annuali, o dellistanza di rimborso per quelli relativi a periodi inferiori allanno.
La nuova disciplina, quindi, estende da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dellistanza.
In merito al calcolo di tale soglia, richiamando la risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000, lAgenzia delle Entrate ha precisato che il limite va riferito non alla singola richiesta ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per lintero periodo dimposta.

– RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI SENZA GARANZIA
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 38-bis, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, non richiedono la presentazione di garanzie purché vengano effettuati questi  adempimenti:
1. presentazione della dichiarazione annuale o dellistanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità di cui allarticolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o la sottoscrizione alternativa di cui allarticolo 10, 8 comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
2. dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, a norma dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di precise condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Il comma 6 del nuovo articolo 38-bis stabilisce che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dal far apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sullistanza di rimborso.

I soggetti abilitati a far apporre il visto di conformità, sono stati individuati:
– nei responsabili dellassistenza fiscale dei CAF-imprese, di cui allarticolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 241 del 1997, che già svolgono lattività di assistenza fiscale;
– negli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nellarticolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ;
– negli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nellarticolo 3, comma 3, lett. b), del DPR n. 322 del 1998.

In alternativa al visto di conformità, i soggetti dotati dellorgano di revisione contabile possono far  sottoscrivere la dichiarazione anche dai componenti dellorgano di controllo, che sottoscrivono la relazione di revisione.
Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la circolare in commento rileva come il contribuente debba renderla a norma dellarticolo 47 del DPR n. 445 del 2000, allo scopo di attestare la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

– RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA
La circolare specifica che, per i rimborsi in questione, la garanzia è necessaria  quando la richiesta di rimborso pervenga:
a) da soggetti che esercitano unattività di impresa da meno di due anni, con esclusione di tale requisito per le imprese start-up innovative di cui allarticolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dellimposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; all1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o listanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso delleccedenza detraibile risultante allatto della cessazione dellattività.

– ESECUZIONE DEI RIMBORSI IN CORSO ALLENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ARTICOLO 38-BIS
Lestensione da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, interessa anche le richieste di rimborso presentate prima dellentrata in vigore della nuova disposizione (13.12.2014). Diversamente, per i rimborsi erogati a quella data,  le garanzie già prestate non saranno restituite. In caso di rimborso di importo superiore a 15.000 euro, già richiesto alla data di entrata in vigore del provvedimento, lAgenzia ha precisato che in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 del nuovo articolo 38-bis, il contribuente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allufficio o allAgente della riscossione competente.

PARTE II

– DURATA DELLA GARANZIA
Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 38-bis, la durata della garanzia deve essere pari a tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dellaccertamento.

–  FORME DI GARANZIA
Il comma 5 del nuovo articolo 38-bis prevede le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata. In particolare, il primo periodo di questa norma le individua:
– nella fideiussione rilasciata da una banca o da unimpresa commerciale che a giudizio dellAmministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
– nella polizza fideiussoria rilasciata da unimpresa di assicurazione;
– nella cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Lo stesso comma 5 prevede che per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui allarticolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nellalbo previsto dallarticolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dellobbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante di cui allarticolo 2359 del codice civile, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.
Le garanzie per i rimborsi IVA possono essere rilasciate anche da banche e compagnie di assicurazione comunitarie.

– LIMITE DELLIMPORTO RIMBORSABILE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
A decorrere dallanno 2014, larticolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) ha innalzato da 516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili per ciascun anno solare, previsto dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

– MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia, nei casi in cui deve essere presentata, costituisce un documento propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso. Quindi, la sua mancata presentazione comporta la non erogazione del rimborso e non influisce ai fini della proroga del termine di decadenza dellaccertamento, diversamente dalla mancata consegna dei documenti di cui allarticolo 57 del DPR n. 633 del 1972. La garanzia non deve essere più prestata una volta decorso il termine per laccertamento.

Il testo della nota delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

FIS15022

Circolare Agenzia Entrate