
NOR15019 – Oggetto: Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. I Trimestre 2015.
9 Gennaio 2015
La Settimana Sindacale Confederaledal 5 al 9 GENNAIO 2015
9 Gennaio 2015Roma, 9 Gennaio 2015
INP15020
SM
Oggetto: Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali. Nota Inps.
Con circolare n. 194 del 30 Dicembre 2014, l’Inps ha dettato le istruzioni per le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali le quali, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2014 (da presentare entro il 16.01.2015), possono essere effettuarsi anche con quella del mese di gennaio 2015 (da presentare entro il 16.2.2015), senza aggravio di oneri accessori.
Peraltro, considerato che le operazioni di conguaglio riguarderanno anche il TFR eventualmente destinato al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, lINPS precisa che le predette operazioni potranno compiersi anche con la denuncia relativa al mese di febbraio 2015 (da presentare entro il 16 marzo 2015), sempre senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo lobbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre 2014, nel mese di gennaio 2015.
Di seguito, riportiamo alcuni degli argomenti trattati dalla nota Inps, rinviando alla sua attenta lettura per gli approfondimenti del caso.
– Elementi variabili delle retribuzioni
L’Inps ricorda che gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dellimputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2015 e mod.770/2015), devono essere presi in considerazione secondo il principio della competenza (dicembre 2014) mentre, ai fini dellassoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni), devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2015. In questi casi, fermo restando che il pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono comunicare le partite in questione anche con le denunce da presentare nel mese di febbraio 2015.
– Massimale annuo.
Comè noto, il massimale annuo, valido ai fini contributivi e pensionistici, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.95, privi di anzianità contributiva, nonché a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Per lanno 2014, tale massimale è pari a €.100.123,00, e trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dellaliquota aggiuntiva dell1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
LIstituto ricorda che ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili della retribuzione, vengano assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2015 (es. compenso lavoro straordinario), tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione del massimale dellanno 2014; ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul massimale dellanno di erogazione.
– Contributo aggiuntivo IVS
Le operazioni di conguaglio relative al contributo dell1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fino al periodo “dicembre 2014” (per il 2014 pari a € 46.031,00 annui e ad euro 3.836,00 mensili) possono effettuarsi anche con la denuncia del mese di gennaio 2015 (da presentare entro il 17 febbraio 2015). In questo caso, l’Inps ha precisato che gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di €. 46.031,00; ai fini del regime contributivo, infatti, queste componenti vengono considerate retribuzione di Gennaio 2015.
– Fringe benefit
ll valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se, complessivamente, non superiore nel periodo dimposta al limite di euro 258,23 (art.3 del D.lgs 314/97); qualora detto limite venga superato, il predetto valore concorre interamente a formare il reddito imponibile e il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto il valore e non solo la quota eccedente. A tale riguardo lIstituto precisa che, nel caso in cui questo limite venga superato nel corso di più rapporti di lavoro, lazienda che opera il conguaglio dovrà provvedere, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
– Operazioni societarie
Nelle ipotesi di trasferimento dazienda ai sensi dellart. 2112 c.c., il datore di lavoro subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nellanno al lavoratore, anche relativamente alla decontribuzione, alle erogazioni liberali ed ai fringe benefit.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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