LAV15015 – Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183/2014.

NOR15014 – Oggetto: Riforma dell’autotrasporto. Eliminazione della scheda di trasporto. Primi chiarimenti del Ministero dell’Interno.

7 Gennaio 2015

Viabilità internazionale. Valle dell’Arve – Francia

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Roma, 07 gennaio 2015

LAV15015
SLM

Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n.183/2014.

Il Consiglio dei Ministri il 24 dicembre ha approvato il decreto attuativo della legge delega al Governo, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Si specifica che il provvedimento non potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima di aver ricevuto il parere obbligatorio e non vincolante del Parlamento e che, pertanto, non ha ancora forza di legge.
Di seguito, si forniscono i principali contenuti riguardanti il nuovo regime di tutela introdotto per il lavoratore il cui licenziamento sia stato riconosciuto invalido dal giudice

Ambito di applicazione (art.1)
La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operai, impiegati o quadri.
La normativa prevede, altresì, lapplicabilità del nuovo regime di tutela anche nei confronti di quei lavoratori che, seppur assunti a tempo indeterminato precedentemente la predetta data, prestino la propria attività presso un datore di lavoro che, dopo lentrata in vigore del decreto, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato abbia raggiunto la dimensione occupazionale prevista dai commi VIII e IX, dellart. 18, L. n. 300/1970.
Pertanto, nelle aziende che, dopo lentrata in vigore del decreto in oggetto, superino i 15 dipendenti troverà applicazione il nuovo regime per tutti i dipendenti, così come descritto nella seguente tabella:

Dimensione aziendale Lavoratori assunti prima dellentrata in vigore del decreto Lavoratori assunti dopo lentrata in vigore del decreto
Azienda con più di 15 dipendenti Vecchio regime Nuovo regime
Azienda fino a 15 dipendenti Vecchio regime Vecchio regime
Azienda che dopo lentrata in vigore del decreto occupa più di 15 dipendenti Nuovo regime Nuovo regime

Al licenziamento dei lavoratori di cui allart. 1 non si applica la procedura obbligatoria per le conciliazioni (art. 7 Legge n. 604/1966).
La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Conseguenze del licenziamento individuale discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (art.2)
Allinterno della pronuncia con cui viene dichiarata la nullità del licenziamento (o linefficacia in caso di licenziamento orale), il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore, condannandolo anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il medesimo periodo.
Con riferimento allordine di reintegrazione, la previsione precisa che il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dallinvito del datore di lavoro, escluso il caso in cui il prestatore abbia richiesto lindennità in sostituzione della reintegra.
Con riferimento allindennità in sostituzione della reintegra, si evidenzia che non ne è stata modificata la misura (sempre pari a quindici mensilità dellultima retribuzione globale di fatto) e che può essere richiesta dal lavoratore entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dallinvito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Resta fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Con riferimento allindennità risarcitoria, questa sarà pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo sino alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Conseguenze del licenziamento individuale per giustificato motivo e giusta causa (art.3)
La previsione distingue due fattispecie:
1. Il caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
In tale ipotesi il rapporto sarà comunque dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro verrà condannato al pagamento di unindennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a due mensilità dellultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Nellambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, lanzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dellimpresa che subentra nellappalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nellattività appaltata.

2. Il caso in cui, per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, venga dimostrata in giudizio linsussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero nelle ipotesi in cui il giudice accerti che il difetto di giustificazione per motivo sia riconducibile allinidoneità fisica o psichica del lavoratore.
In tale ipotesi il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di unindennità risarcitoria pari allultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. La misura dellindennità non può essere superiore a dodici mensilità dellultima retribuzione globale. Anche in tale fattispecie il lavoratore potrà richiedere lindennità sostitutiva della reintegra.

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti non si applica la previsione illustrata al precedente punto 2 ed, inoltre, lammontare dellindennità prevista dal punto 1 del presente paragrafo è dimezzata e non superare il limite di sei mensilità.

Conseguenze del licenziamento individuale  con vizi formali e procedurali (art.4)
Nellipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, L. n. 604/1966) o del requisito procedurale (art. 7 L. n. 300/1970), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di unindennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilità dellultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Nellambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, lanzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dellimpresa che subentra nellappalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nellattività appaltata.
Resta salva in ogni caso, la possibilità che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per lapplicazione delle tutele previste dagli artt. 2 e 3 del decreto.

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti lammontare dellindennità prevista dal presente paragrafo è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Revoca del licenziamento (art.5)
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione dellimpugnazione del licenziamento, può revocarlo ed in tal caso il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza applicazione dei regimi sanzionatori previsti dal decreto in oggetto.

Offerta di conciliazione (art.6)
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, mediante consegna di assegno circolare, un importo di ammontare pari a una mensilità dellultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.
Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Laccettazione dellassegno in tale sede da parte del lavoratore comporta lestinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore labbia già proposta.
Nellambito degli appalti, ai fini del calcolo del predetto importo, lanzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dellimpresa che subentra nellappalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nellattività appaltata.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti lammontare del predetto importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Computo e misura delle indennità per frazioni di anno (art.8)
Per le frazioni di anno danzianità di servizio, le indennità e limporto di cui allart. 6 sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Conseguenze del licenziamento collettivo invalido (art.10)
La previsione distingue due fattispecie:
• in caso di licenziamento collettivo irrogato in assenza di forma scritta ovvero con linosservanza delle procedure (artt. 4 e 24 L. n. 223/1991) si applica il regime sanzionatorio previsto allart. 2 del decreto in oggetto;
• in caso di inosservanza della forma scritta per le comunicazioni di recesso (art. 4, comma 12, L. n. 223/1991) ovvero dei criteri di scelta (art. 5, comma 1, L. n. 223/1991) si applica il regime di cui allart. 3, comma 1 (illustrato nella presente nota al punto a.).

Contratto di ricollocazione (art.11)
Il decreto istituisce presso lINPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.
In attesa dellemanazione del decreto legislativo attuativo in materia di politiche attive per limpiego, il decreto in oggetto definisce alcuni principi, che si illustrano di seguito.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223), ha il diritto di ricevere dal Centro per limpiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

Presentando il voucher ad unagenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata il lavoratore ha diritto a sottoscrivere il contratto di ricollocazione che avrà le seguenti caratteristiche:
• il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dellagenzia per il lavoro;
• il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dellagenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
• il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con lagenzia nelle iniziative da essa predisposte.

Rito applicabile (art.12)
Ai licenziamenti previsti dal decreto in oggetto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dellarticolo 1 della legge n. 92 del 2012 (procedura sullimpugnativa di licenziamento).

Cordiali Saluti

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LAV15015