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LAV15013
SLM
Oggetto: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione, in attuazione della legge delega n. 183/2014.
Il 24 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo decreto attuativo, in materia di trattamento di disoccupazione, della legge delega al Governo n. 183/2014.
Si specifica che il provvedimento non potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima di aver ricevuto il parere obbligatorio e non vincolante del Parlamento e che, pertanto, non ha ancora forza di legge.
Di seguito, si forniscono i principali contenuti riguardanti il nuovo regime di tutela introdotto per il lavoratore disoccupato.
Il provvedimento di attuazione dellart. 1 comma 2 della legge 183/2014 ha istituito un nuova assicurazione contro la disoccupazione (NAspi), estendendola a una platea di lavoratori maggiore di quella che poteva accedere ad Aspi e miniAspi, ed includendo anche un assegno di disoccupazione sperimentale (ASDI) per determinate categorie a rischio povertà e con lassegno esaurito ed unindennità di disoccupazione per i cocopro (DIS-COLL).
Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per limpiego (NASpI)
Con decorrenza 1 maggio 2015 viene istituita la nuova assicurazione sociale per limpiego denominata NASpI, in sostituzione delle prestazioni Aspi e Miniaspi introdotte dallart. 2 della legge 92/2012, che prevede il riconoscimento di unindennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione e degli operai agricoli, che abbiano perso loccupazione e che abbiano raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti linizio della disoccupazione nonché 18 giornate di lavoro effettivo nei precedenti 12 mesi.
La predetta indennità viene riconosciuta anche ai lavoratori che si siano dimessi per giusta causa e che abbiano effettuato in sede conciliativa una risoluzione consensuale nellambito di una procedura di cui allart. 7 della legge n. 604 del 1966 come modificato dal comma 40 della legge 92/2012.
La base retributiva della Naspi è rapportata agli ultimi quattro anni di impiego anche non continuativo, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4.33.
Per il 2015 nel caso in cui la retribuzione mensile sia fino a 1195 euro, lindennità mensile corrispondente sarà pari al 75% della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione sia superiore al predetto importo lo stesso verrà incrementato di un differenziale aggiuntivo del 25% entro un tetto massimo di 1300 euro, rivalutato annualmente secondo le variazioni Istat.
Inoltre, dal 1 gennaio 2016, lindennità verrà ridotta progressivamente nella misura del 3% dal primo giorno del quinto mese di fruizione.
Il predetto sussidio sarà riconosciuto mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; tuttavia dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione non potrà comunque superare le 78 settimane.
Per poter usufruire della Naspi, che spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, si dovrà presentare apposita domanda allInps in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, requisito fondamentale per laccesso al beneficio è la partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti ai sensi dellart. 1 c. 2 lett. g del dlgs 181/2000 e succ. mod. Le modalità applicative di tali condizioni sono emanate con successivo decreto ministeriale entro novanta giorni dallentrata in vigore del decreto in oggetto.
Unulteriore novità introdotta, è la possibilità di richiedere in ununica soluzione anticipata limporto complessivo della NAspi come incentivo all’autoimprenditorialità, per lavvio di unattività di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda la compatibilità con altre attività lavorative, il lavoratore in corso di fruizione della NAspi, che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, decade dalla prestazione a meno che la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a sei mesi: in tal caso la prestazione sarà sospesa per la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di sei mesi.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore che fruisce della NAspi instauri un rapporto di lavoro il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene la prestazione sempre che comunichi allInps, entro un mese dallinizio dellattività, il reddito annuo previsto.
È previsto, altresì, un tetto alla contribuzione figurativa che accompagna la naspi pari a 1.4 volte limporto massimo mensile della prestazione determinato ai sensi dellart. 4 comma 2 del decreto.
Si decade dalla fruizione della Naspi a seguito di:
• perdita dello stato di disoccupazione
• inizio di attività lavorativa subordinata senza aver effettuato le comunicazioni previste (c.2 e 3 dellart. 9)
• inizio di attività lavorativa autonoma senza aver fatto la comunicazione di cui allart. 10
• raggiungimento requisiti per il pensionamento
• assegno ordinario di invalidità
• violazione delle condizioni prevista allart. 7
Per tutto ciò non espressamente previsto si applicano le norme Aspi in quanto compatibili.
Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito
Il decreto in discussione ha introdotto, a decorrere dal 1 maggio 2015, lassegno di disoccupazione sperimentale (ASDI) per lanno 2015 per i lavoratori che, dopo aver usufruito della NAspi, non hanno trovato occupazione e si trovino in condizioni di particolari necessità.
I soggetti beneficiari sono prioritariamente lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e poi lavoratori prossimi al pensionamento e con Isee basso.
La durata del sostegno, che è pari al 75% della retribuzione NAspi, è di sei mesi. Per lerogazione delle risorse è stato previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro per il 2015, mentre per gli anni seguenti si dovranno aspettare i provvedimenti successivi.
Lindennità di disoccupazione per i co.co.pro. (DIS-COLL) è riconosciuta ai soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione
• abbiano almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dellanno solare precedente levento di cessazione dal lavoro
• abbiano almeno un mese di contribuzione nellultimo anno solare e che abbiano dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dellimporto che da diritto allaccredito di un mese di contribuzione.
Lindennità di disoccupazione per i collaboratori, è del 75% del reddito medio mensile e come per la NAspi , nel caso in cui il reddito mensile sia superiore a 1195 euro lindennità sarà incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. Tale importo non può comunque superare la somma massima mensile di 1300 euro con il taglio del 3% mensile dal quinto mese in poi.
Per quanto riguarda la durata del beneficio si precisa che lindennità viene riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio dellanno solare precedente levento di cessazione del lavoro al predetto evento. Non può comunque superare la durata massima di sei mesi.
Come per la NAspi sussistono le condizioni di politiche attive ai fini del riconoscimento del beneficio, le cui modalità applicative verranno definite con successivo decreto ministeriale.
Cordiali Saluti
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