Patente a punti -Comunicazione dei dati del conducente, in caso di contestazione differita

Guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti ? modalit? di accertamento.

11 Luglio 2006

Tutto va bene….niente di nuovo…!!

14 Luglio 2006

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Giurisprudenza C.D.S. – Sentenza del Giudice di Pace di Roma

Segnaliamo un’importante Sentenza del Giudice di Pace di Roma (n.21293 del 13 Aprile 2006), che giunge ad una conclusione che, prevedibilmente, susciter? opinioni contrastanti. Questo G.d.p. ha ritenuto illegittimo l’invito a comunicare le generalit? del conducente che, in caso di contestazione differita,? rivolto al proprietario del mezzo, quando sia inserito nel verbale relativo all’infrazione principale.

Tale conclusione ? stata motivata attraverso un paragrafo (il 9.1.2) della ben nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 (che ha dichiarato l’incostituzionalit? della sottrazione dei punti applicata sulla patente del proprietario, che non aveva comunicato i dati del conducente ? vedi la circolare Conftrasporto NOR05030 del 31.1.2005), in cui si sostiene che ?In nessun caso il proprietario ? tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione?.

Partendo da ci?, la Sentenza del Giudice di Pace ricostruisce l’iter che dovrebbe essere applicato quando l’infrazione non viene contestata immediatamente, stabilendo che l’Agente:

? 1) deve notificare il verbale di accertamento della violazione entro il previsto termine di 150 giorni dalla violazione e non pu? richiedere alcun nominativo del trasgressore eventualmente diverso dal proprietario del veicolo;
2) decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica, senza che sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis c.d.s????l’ente accertatore pu? richiedere al proprietario di comunicare l’autore della violazione inviando una specifica richiesta in tal senso (richiesta che costituisce l’atto iniziale del procedimento amministrativo previsto dall’art. 126 bis), dando termine all’obbligato di giorni trenta per la risposta;
3) decorso questo ulteriore termine senza ottenere le indicazioni richieste, l’ente accertatore deve notificare, entro i successivi 150 giorni?un verbale di accertamento, contestando la violazione di cui all’art. 126 bis, comma 2 ed applicare la sanzione di cui all’art. 180, comma 8 c.d.s.?

Lo stesso Giudice prosegue, affermando che qualora l’obbligato proponga ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro il verbale concernente l’infrazione principale (entro 60 giorni dalla sua notifica), i dati del conducente potranno richiedersi al proprietario del mezzo soltanto alla fine dei relativi procedimenti, una volta emanati i provvedimenti definitivi (in quanto non pi? impugnabili davanti ad altro Giudice); di conseguenza, questo Giudice ritiene che l’invito a comunicare i predetti dati non pu? essere contenuto nel citato verbale, n? effettuato in pendenza di un ricorso davanti al Prefetto o all’autorit? giudiziaria.