
Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione.
6 Aprile 2009
NOR09083 – Oggetto: Accise 2008. Pubblicazione del modello e del software per la compilazione informatica.
6 Aprile 2009Nota dell’Agenzia delle Dogane, del 30 Marzo 2009.
Con una nota del 30 Marzo u.s (prot. RU45822), l’Agenzia delle Dogane d? avvio alla procedura per il recupero di parte delle accise sul gasolio per autotrazione, consumato dalle imprese di autotrasporto nel 2008.
Quest’anno, la procedura presenta alcune, importanti, novit?:
- l’esclusione, tra i consumi che danno diritto alla misura, di quelli effettuati sui veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton. Questa decisione ? spiega l’Agenzia – ? dovuta alla scadenza della proroga che, per questa categoria di mezzi, era stata concessa dalla direttiva comunitaria 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici; direttiva che, nell’individuare il gasolio commerciale (ovvero quello che gli Stati possono favorire ? entro certi limiti – prevedendo un’aliquota di accise meno elevata) come quello utilizzato sui mezzi di massa non inferiore alle 7,5 ton, autorizzava l’Italia ad includere in questa definizione anche i veicoli di massa compresa tra le 3,5 e le 7,49 ton, fino al 1 Gennaio 2008. Questa deroga ? oramai scaduta e l’Italia, in attesa di conoscere l’esito della richiesta di proroga presentata alla Commissione U.E nel Settembre del 2007, ha deciso in questa fase di escludere questa categoria dalla platea dei beneficiari. Quindi, fino a nuove comunicazioni dell’Agenzia, la domanda per il rimborso delle accise 2008 potr? essere presentata soltanto per i consumi effettuati su veicoli di massa pari o superiore alle 7,5 ton;
- la misura del rimborso. In particolare, pur confermandosi, in linea generica, la misura in vigore dal Giugno del 2007 (1,978609 centesimi di ?/litro), l’Agenzia ha dovuto tener conto che tra il 20 Marzo ed il 30 Aprile 2008 ? stata applicata per tutti gli utenti un’aliquota di accise pi? bassa (precisamente 406,17 ?/1.000 litri, in luogo di quella ordinaria di 423 ?/1.000 litri), a seguito del Decreto 7 Marzo 2008 che attuava il meccanismo della sterilizzazione dell’IVA stabilito dalla Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007, art. 1, commi 290 – 293), per arginare il rincaro del carburante. Per questo motivo, l’Agenzia ha stabilito che limitatamente al periodo appena citato, la misura del recupero ? pari ad ?. 2,95609/1.000 litri di gasolio (quindi, poco meno di 3 millesimi di ?/litro), mentre per quelli restanti (1 Gennaio ? 19 Marzo; 1 Maggio ? 31 Dicembre 2008) il rimborso continua ad ammontare ad ?. 19,78609/1.000 litri di prodotto.
Quanto ai termini per richiedere il rimborso, la nota delle Dogane conferma la scadenza del 30 Giugno 2009. Coloro che scelgano di utilizzare il credito in compensazione, avranno tempo fino al 31.12.p.v, avendo cura di specificare sul mod. F24 il codice tributo 6740. Per il rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione, l’istanza andr? presentata entro il 30 Giugno 2010.


